11 - DURC ON LINE - Nuova modalità di gestione della Certificazione

Cambia la modalità di gestione e rendicontazione dei dati per quanto concerne la certificazione ben nota agli operatori commerciali.

Dal prossimo 1° luglio infatti saranno pienamente in vigore le norme che disciplinano il cd. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) online.

Sarà possibile, con un semplice accesso ad internet, ottenere in tempo reale la certificazione di regolarità contributiva valida ai fini previsti dalla legge.

Tale semplificazione è stata resa possibile grazie alla integrazione delle banche dati coinvolte (INPS, INAIL, Casse edili) ed alla completa

informatizzazione della procedura.

A) Soggetti abilitati alla verifica

Con le nuove regole la verifica potrà essere effettuata direttamente anche dai soggetti destinatari del DURC, più in particolare (articolo 1 del decreto):

a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti e gli altri soggetti aggiudicatori, le stazioni appaltanti;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche nella veste di committente o responsabile dei lavori;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Dpr 445/200;

e) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Potranno naturalmente effettuare la verifica della propria posizione contributiva la stessa impresa o lavoratore autonomo e, previa loro delega, chiunque vi

abbia interesse, inclusi i consulenti del lavoro nonché gli altri soggetti previsti dall'articolo e dalle altre norme speciali.

B) Come si effettua la verifica

La verifica è effettuata dai soggetti abilitati ed in possesso di specifiche credenziali, interrogando direttamente online gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle

Casse edili (per chi ha una posizione edile), con la semplice indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare.

  1. Ci sono tre possibilità:Se la verifica è positiva la procedura genera un documento attestante la regolarità in formato "pdf" non modificabile contenente i dati del soggetto richiedente e la scadenza di validità del documento stesso, pari a 120 giorni decorrenti dalla data di effettuazione della verifica. Tale documento sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le finalità previste dalla legge ed è consultabile liberamente nei siti Web dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili;
  2. se il documento è stato già emesso ed è in corso di validità, la procedura rimanda automaticamente alla sua consultazione;
  3. se non è possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono, alla posta elettronica certificata dell'interessato o del soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

C) La mancanza di regolarità e criticità possibili

La verifica di regolarità interessa i pagamenti dovuti dall'impresa per i lavoratori subordinati ed i lavoratori impiegati con contratto di collaborazione che operano nell'impresa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, con lettera del 1° giugno scorso, ha riscontrato, già nella fase di sperimentazione, la persistenza di taluni vulnus nella procedura.

Più in particolare, si legge nella lettera, il procedimento di verifica della regolarità non sarebbe in grado di considerare:

  • se l'azienda ha in corso una rateizzazione, sia in sede amministrativa che con il concessionario della riscossione;
  • se il pagamento del debito è stato effettuato direttamente presso il concessionario della riscossione;
  • se la sede provinciale ha inserito un codice di blocco in attesa dello storno contabile dei versamenti effettuati;
  • se i versamenti sono stati effettuati in maniera frazionata, in quanto non è in grado di valutarne la congruità;
  • se il pagamento non è stato effettuato nei termini, in quanto non è in grado di abbinare il versamento dell'F24, presente nell'archivio, con l'inadempienza presente in altra parte dello stesso archivio;
  • se la sede provinciale non ha lavorato le richieste di regolarizzazione.

In ogni caso l'interessato, utilizzando le procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica dell'invito.

È opportuno notare che l'invito impedisce ulteriori verifiche, per un periodo non superiore a 30 giorni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'interrogazione che lo ha originato.

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

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