5 - Credito d'imposta sanificazioni - Nuovo contributo Decreto Sostegni
Il credito d’imposta per la sanificazione viene ulteriormente ampliato prevedendo un ulteriore riconoscimento per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.
Questo è quanto è stato previsto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che quota una percentuale pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.
Come per il passato la norma prevede un limite massimo di spesa pari 60 mila euro per ciascun beneficiario.
In dettaglio il contributo al sostenimento della spesa può essere liquidato per:
1) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
2) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
3) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
5) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
6) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Viene riproposta anche la modalità di fruizione già prevista in altre disposizioni di legge. E' quindi possibile procedere con l'inserimento nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese (2021) ovvero può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza il limite di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
L'agenzia delle Entrate, giusto provvedimento del 15/7/21, ha previsto l'invio di una richiesta da inoltrare telematicamente entro il termine del 4/11/2021. E' quindi opportuno che ognuno verifichi la possibilità di procedere controllando i costi sostenuti per gli acquisti indicati nel periodo oggetto di osservazione.
Per qualsiasi chiarimento in merito lo Studio rimane a disposizione.