4 - L'acquisto dei carburanti per autotrazione dal 1/7/2018

Nuovi obblighi amministrativi per la deduzione fiscale dei costi dei carburanti destinati all'autotrazione

Come noto a molti in quanto oggetto di intenso dibattito sulla stampa anche non specialistica dal 1° luglio 2018 ci si dovrà confrontare con l’istituto della fatturazione elettronica anche per l’acquisto di carburanti per autotrazione.

Nella circolare 8/E recentemente emanata dall'Agenzia delle Entrate viene precisato che, in questo primo periodo, anticipando i termini rispetto alla generalità dell’obbligo previsto per tutti gli operatori dal 1/1/2019, la nuova modalità operativa interesserà gli acquisti di benzina e gasolio destinati all'autotrazione, con esclusione di altri motori o altri usi.

In pratica, da tale data, è previsto l’obbligo di documentare la cessione di carburanti con fattura elettronica e tale disposizione si inserisce nel complesso di provvedimenti adottati con la legge di Bilancio 2018 che ho già riportato alla vostra attenzione con alcuni miei precedenti interventi sul tema.

Per chi ne avesse l’opportunità il suggerimento è quello di contattare gli abituali fornitori al fine di verificare per tempo le procedure che il singolo distributore, con la relativa compagnia di riferimento, adotteranno per la gestione di questa importante fase amministrativa.

Si rammenta infatti che al fine di assicurare la deduzione del costo la fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’articolo 21 del Dpr 633/72 che non cita esplicitamente gli elementi che erano contenuti nella “scheda carburanti” con la quale ci siamo tutti confrontati in passato. Nella fattura elettronica non dovrà pertanto comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita. Tali elementi rimarranno facoltativi. 

Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, cioè emessa entro il mese successivo all'effettivo prelievo, a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all’acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.

L’istituto della fatturazione elettronica comporterà altresì l’obbligo di procedere con la “conservazione sostitutiva” che si attua proprio in forma elettronica. A tal riguardo invito tutti gli interessati a prendere contatto con lo studio per l’adozione delle procedure necessarie all’assolvimento dei nuovi obblighi.

Credo sia opportuno sottolineare che la deducibilità fiscale di questi acquisti potrà essere riconosciuta solo a fronte dell’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento che assicurino la tracciabilità dei flussi finanziari. Sulle forme di pagamento infatti la circolare prima richiamata fornisce alcuni importanti chiarimenti per quanto riguarda i sistemi di fatturazione con il netting o con i buoni benzina anticipando l’applicazione della direttiva sui voucher.

A tal riguardo , senza voler necessariamente promuovere il servizio di un operatore rispetto ad altri, appare utile segnalare che taluni istituti finanziari di caratura nazionale stanno già promuovendo l’adozione di specifiche carte di credito che incorporano i dati essenziali per la compilazione della fattura elettronica. È evidente che in questa prima fase di avvio della nuova disciplina l’adozione di tali strumenti faciliterà molto l’implementazione di queste procedure.

Il mio studio è a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione sull’argomento trattato in questa circolare o su altri già oggetto di specifico approfondimento in altri interventi.

 

3 – Lo sai che….gli stipendi non potranno più essere pagati in contanti?

Nuove disposizioni della legge finanziaria 2018 (II° contributo) Stipendi e compensi: tracciabilità obbligatoria

Con alcune disposizioni inserite nei commi da 910 a 914 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Legislatore impone, per qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che autonoma, la piena tracciabilità, a partire dal 1° luglio 2018, delle retribuzioni e dei compensi.

Si tratta dei rapporti di lavoro subordinato, dei collaboratori coordinati e continuativi e di altre forme di retribuzione dei rapporti di lavoro anche con vincolo associativo (associati, soci di cooperative ecc.).

Si potranno quindi utilizzare solo:

  • bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

È opportuno sottolineare la precisazione contenuta nel comma 912 della legge finanziaria che afferma l’inutilità della firma apposta dal lavoratore sulla busta paga per la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della retribuzione il cui cedolino può comunque essere inviato in posta elettronica oppure collocando il prospetto paga su un sito web, dotato di un’area riservata, con accesso consentito al solo dipendente interessato (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2012).

La violazione dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa (comma 913) compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

Questo Studio è a disposizione di coloro che intendessero ricevere ulteriori informazioni o precisazioni sul contenuto della presente circolare e sulle altre informative già inviate.

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