Anno 2025

6 - L'obbligo di deposito della PEC per gli amministratori

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di disporre di una PEC personale e di comunicarla al Registro Imprese. Questo obbligo, inizialmente previsto per le società e le imprese individuali, è stato esteso a tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica. 
 
Tempistiche:
  • Società costituite prima del 1° gennaio 2025: devono comunicare la PEC entro il 30 giugno 2025.
  • Società costituite dal 1° gennaio 2025: devono comunicare la PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. 
     
L'amministratore dovrà comunicare la propria PEC personale al Registro Imprese, seguendo le indicazioni operative fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). 
La comunicazione della PEC personale dell'amministratore costituisce il suo domicilio digitale, e tutte le comunicazioni ricevute su quell'indirizzo avranno valore legale. 
La legge prevede sanzioni per chi non si adegua all'obbligo entro la scadenza. 
Questo Studio è a disposizione per procedere sia con la predisposizione della casella di posta elettronica certificata che per il successivo deposito presso il Registro delle Imprese.

5 - L'obbligo di stipula della polizza CATASTROFALE

Segnalo che l’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.

Pur non essendo un argomento specificamente riconducibile al perimetro dell’assistenza resa da questo Studio Professionali ritengo opportuno informarvi su questo particolare obbligo di legge che potrebbe impattare sulle rispettive gestioni aziendali.

L’obiettivo di questa misura sembra essere duplice: da un lato, ridurre probabilmente il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale; dall’altro, consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.

L'obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino al 31 marzo 2025 in virtù del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202. Tale obbligo è vincolante indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto e dalle relative norme transitorie stabilite al suo interno.

La legge n. 213/2023 aveva rinviato ad un successivo decreto la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione nonché le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. In attuazione di tale previsione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Decreto n.18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 che inquadra e definisce, in particolare tra i più importanti l’ambito di applicazione, i beni oggetto di copertura, la definizione degli eventi catastrofali, la determinazione del premio, la franchigia ed altre importanti informazioni descrittive dei contenuti.

L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono quindi esclusi i professionisti). Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c..

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa:

- terreni

  • - fabbricati
  • - impianti e macchinari
  • - attrezzature industriali e commerciali
  • Gli eventi catastrofici che determinano l’indennizzabilità dei danni sono:
  1. a) sismi,
  2. b) alluvioni, inondazioni, esondazioni
  3. c) frane
  • Le polizze possono preveder uno scoperto o franchigia non superiore al 15%.
  • È previsto che le “imprese di assicurazione mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale”.
  • Le imprese che rientrano tra i soggetti obbligati sono tenute a sottoscrivere le polizze contro eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025 e ciò a prescindere dalla data di entrata in vigore del decreto e dall'adeguamento delle polizze da parte delle compagnie.
  • Il periodo transitorio specificato nel Decreto mira, invece, a garantire che tutte le polizze assicurative siano aggiornate in conformità con le disposizioni legislative entro un tempo definito.
  • Le compagnie devono predisporre, anche adeguando schemi già in uso, modelli di polizza conformi alla normativa entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
  • Per le polizze già in vigore, l'adeguamento diventa effettivo dal momento del primo rinnovo o quietanzamento successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Questo consente agli assicurati di non subire interruzioni nelle loro coperture esistenti.
  • Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni in merito.

4 - Nuova rottamazione ruoli

Si ritiene opportuno segnalare una ulteriore modifica normativa introdotta nel Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), che dopo il via libera del Senato con voto di fiducia passa all’esame della Camera.

Si tratta della riammissione alla c.d. rottamazione-quater (introdotta dalla L. 197/2022), la cui domanda, in base alla modifica approvata, andrà presentata entro il 30 aprile 2025. Al momento, non viene riproposta una ulteriore rottamazione dei ruoli (la quinta per gli amanti della statistica), quindi l’intervento legislativo risulta riservato a coloro i quali hanno presentato domanda di rottamazione ex L. 197/2022 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti.

La rottamazione dei ruoli che si ripropone riguardava i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 comma 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando domanda entro il 30 giugno 2023, beneficia(va) dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Rispetto alle rottamazioni precedenti, quest’ultima si è rivelata più conveniente, in quanto causava anche lo stralcio degli interessi compresi nei carichi (in sintesi, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73) e non solo degli interessi di mora.

Come per le precedenti rottamazioni, il tardivo, insufficiente od omesso pagamento anche di una sola delle rate causa il mancato perfezionamento della rottamazione e la conseguente riemersione del debito a titolo di sanzioni, aggi di riscossione (laddove ancora previsti) e interessi, sia da ritardata iscrizione a ruolo sia di mora.

I debitori che sono decaduti ora possono mantenere i benefici della rottamazione dei ruoli:
- presentando domanda entro il 30 aprile 2025 (nella quale occorre impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti);
- pagando le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, o in numero massimo di 10 rate consecutive con scadenza il 31 luglio 2025, il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023.
La domanda sembra che debba essere presentata anche se non ci fossero somme da pagare, come nel caso di rate pagate ma in ritardo.

Come di consueto, la liquidazione delle somme da pagare avviene d’ufficio, mediante comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2025.

Va poi ulteriormente precisato che “la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 (ovvero quella resa a suo tempo nei termini della L. 197/2022) può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025”.
Entro il 30 aprile, quindi, il contribuente può integrare la domanda di rottamazione, ad esempio aggiungendo o togliendo carichi che erano già compresi nella domanda in origine presentata.

Sembra possibile presentare diverse domande di rottamazione, in modo che l’eventuale decadenza da una di queste non comprometta le altre.
Anche in questo caso, qualsiasi tipo di inadempienza nel pagamento delle rate compromette il buon esito della rottamazione, fermi i 5 giorni di tolleranza per il ritardo.

Non si tratta di una nuova rottamazione, di conseguenza i debitori:
- non possono includere carichi consegnati dopo il 30 giugno 2022, che non potevano formare oggetto di rottamazione;
- non possono includere carichi che, pur essendo stati consegnati entro il 30 giugno 2022, non erano inclusi nell’originaria domanda di rottamazione.

Lo studio resta a disposizione di coloro che intendessero approfondire la specifica tematica.

 

2 - Utilizzo dei veicoli di proprietà di terzi - Nuove disposizioni applicative

Desideriamo informarvi che il 14 dicembre 2024 è entrata in vigore la Legge 25 novembre 2024, n. 177 (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2024).

Si tratta di un importante provvedimento che introduce nuove norme in materia di sicurezza stradale e delega il Governo alla revisione del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Uno degli aspetti centrali di questa normativa riguarda l’utilizzo delle autovetture da parte di soggetti non proprietari. La legge impone l’obbligo di:

  • Delega a condurre o contratto di comodato per l’utilizzo prolungato del veicolo da parte di persone diverse dal proprietario.
  • Adempimenti specifici per il noleggio a lungo termine, in cui la responsabilità della comunicazione all’autorità competente è fondamentale per evitare sanzioni e complicazioni legali.

I riferimenti normativi sono contenuti in quattro distinte discipline:

  • Codice civilearticoli 1803 e seguenti (sul comodato in generale);
  • Codice della Stradaarticolo 94, comma 4 bis, modificato dalla Legge n. 120 del 2010, dove si prevede che se un’auto viene concessa in comodato per un periodo maggiore di 30 giorni, occorre inviarne apposita richiesta alla Motorizzazione Civile;
  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: art. 247 bis;
  • Circolare n. 15513 del 10/07/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante “nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli”.

Rischi e sanzioni

La mancata predisposizione di apposita delega, del contratto di comodato o delle comunicazioni richieste può comportare conseguenze significative:

  • Sanzione amministrativa variabile tra € 727 e € 3.629, come previsto dall’art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada.
  • Responsabilità condivisa in caso di incidente stradale: il conducente può essere ritenuto responsabile in concorso con il proprietario del veicolo, con possibili ripercussioni economiche.

Il caso specifico del noleggio a lungo termine

Nel caso del noleggio a lungo termine, i rischi possono essere ancora più elevati. Se il conducente non autorizzato causa un incidente, la società di noleggio potrebbe rivalersi sul proprietario del veicolo e chiedere il pagamento integrale del danno, anche se l’incidente è stato causato da un terzo.

Per evitare questi rischi, è fondamentale:

  • Leggere attentamente il contratto di noleggio, prestando particolare attenzione alle clausole relative alla guida da parte di soggetti terzi.
  • Comunicare alla società di noleggio l’identità del nuovo conducente, ove previsto.
  • Verificare che il conducente sia in possesso di una patente valida.

Adempimenti obbligatori e delega delle comunicazioni

L’obbligo di comunicare alla Motorizzazione l’intestazione temporanea del veicolo spetta al locatario del veicolo, ossia la persona fisica o giuridica che ha stipulato il contratto. Tuttavia, è possibile delegare tale obbligo alla società di noleggio mediante:

  • Firma di un allegato al contratto di noleggio, o
  • Compilazione di un modulo online apposito.

Grazie a una circolare del Ministero delle Infrastrutture, le comunicazioni possono essere trasmesse telematicamente per essere esentate dai diritti di Motorizzazione.

Le esenzioni dalla registrazione

La comunicazione alla motorizzazione non è obbligatoria solo se il comodato d’uso:

  • dura fino a 30 giorni;
  • è concesso ad un familiare convivente (invece, se non è convivente, occorre la comunicazione).

Come mettersi in regola:

  1. Delega a condurre: Se il veicolo è utilizzato da un soggetto terzo in modo continuativo, è possibile redigere una delega.
  2. Contratto di comodato: Se il veicolo viene ceduto in uso prolungato, è possibile stipulare un contratto di comodato specificando modalità e durata dell’utilizzo.
  3. Noleggio a lungo termine: Assicurarsi di rispettare tutte le clausole contrattuali e di comunicare eventuali variazioni del conducente secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
  4. NB: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota Prot. N-15513 del 10/7/2014 ha ribadito che le procedure di annotazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati in contro proprio restando preclusa l’applicazione della procedura ai veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose per conto terzi.

Per maggiori informazioni o assistenza nella predisposizione della documentazione, il nostro studio resta a completa disposizione.

3 - RENTRI in vigore dal 13 febbraio 2025 – Obblighi e nuove disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti

Pur non rientrando tra le specifiche attività di assistenza e consulenza del nostro Studio pare opportuno focalizzazione la vostra attenzione su un tema particolarmente rilevante per le tematiche trattate anche in una ottica di sostenibilità delle attività svolte.

Non si può certo mancare di rilevare come, l’analisi informatica delle movimentazioni e quindi della tracciabilità dei rifiuti, intesi come residui, scarti o sottoprodotti delle rispettive attività, possono costituire elementi informativi e di indagine particolarmente rilevanti anche ai fini tributari tenuto conto che esistono relazioni evidenti e spesso dirette e palesi tra gli input e gli output di produzione che, con tali nuove procedure, possono essere monitorati con riflessi per la verifica della congruità dei corrispettivi dichiarati.

Come già noto infatti a tutti gli operatori, a partire dal 13 febbraio 2025, entreranno in vigore le nuove disposizioni normative relative alla tracciabilità dei rifiuti, che prevedono l’obbligo di digitalizzazione dei registri e dei formulari, nonché l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più trasparente e sostenibile dei rifiuti, ma comporta anche nuovi adempimenti e obblighi per le imprese del settore. È quindi essenziale adeguarsi per evitare sanzioni e rischi operativi.

Principali novità introdotte dal RENTRI

  1. Obbligo di iscrizione al RENTRI:
    • Alcune categorie di operatori dovranno iscriversi entro il 13 febbraio 2025.
  2. Digitalizzazione dei registri di carico e scarico e dei formulari (FIR):
    • A partire dalla stessa data, tutti gli operatori del settore dovranno adottare i nuovi modelli di registro e formulari, come previsto dal D.M. n. 59/2023, rispettando i relativi obblighi di vidimazione.
  3. Obiettivi del RENTRI:
    • Migliorare la tracciabilità dei rifiuti e combattere le irregolarità nel settore.
    • Supportare le autorità di controllo nella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali.
    • Contribuire all’attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare e del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti.

Cos’è il RENTRI e chi è obbligato ad aderire?

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è un sistema digitale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per modernizzare e migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti in Italia, superando i limiti del sistema cartaceo.

L’adesione al RENTRI è obbligatoria per:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
  • Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, salvo esenzioni specifiche previste dall’art. 9 del Decreto del 4 aprile 2023.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi.

Sanzioni per mancata adesione

Il mancato rispetto delle nuove disposizioni comporterà sanzioni amministrative e pecuniarie, la cui entità varierà a seconda della violazione accertata. Invitiamo pertanto tutti i soggetti obbligati ad adottare tempestivamente le misure necessarie per conformarsi alla normativa contattando, per ulteriori informazioni o assistenza in merito agli adempimenti richiesti, i vostri consulenti di riferimento per aggiornare le rispettive procedure ed adempimenti da svolgere.

 

1 - Spese di trasferta documentazioni e tracciabilità

Anche per questo anno 2025 la legge finanziaria ci chiede una particolare attenzione per la gestione di uno degli aspetti operativi più delicati relativi alla gestione amministrativa delle spese effettuate dal personale dipendente.

Infatti l’articolo 1, con i commi da 81 ad 86 della Legge di bilancio per l’anno 2025 (Legge n.207/2024), introduce il concetto di tracciabilità delle spese sostenute durante le trasferte fuori dal territorio comunale e per rappresentanza. L’introduzione della tracciabilità dal 2025 di tali spese è stata giustificata nella relazione tecnica da parte del Governo per arginare l’evasione fiscale nel settore dei trasporti e della ristorazione, ritenuta significativa.

Si rammenta che per trasferta si intende uno spostamento temporaneo che il datore di lavoro comanda al lavoratore dipendente, che deve quindi spostarsi dalla sede abituale e contrattuale di lavoro ad altra e diversa, per obiettive esigenze organizzative e produttive.

Non pare superfluo evidenziare che le spese sostenute dal dipendente durante eventuali trasferte che devono essere sostenute con modalità di pagamento tracciabile sono le seguenti:

- spese per vitto;

- spese per alloggio;

- spese per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Sono invece considerati tracciabili i seguenti sistemi di pagamento:

- versamento bancario;

- versamento postale;

- con carta di debito;

- con carta di credito;

- bancomat;

- assegno bancario;

- assegno circolare;

- strumenti elettronici di pagamento che consentano la tracciabilità del flusso.

La norma richiede solo che il pagamento sia tracciabile e ciò non presuppone che questo debba per forza avvenire con uno strumento di pagamento riferibile al datore di lavoro, anche se questa ipotesi è quella da preferire. Il Tuir prevede che non concorrono a formare reddito i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente in occasione della trasferta fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49. Rientrano tra queste spese ad esempio, il parcheggio, le spese di lavanderia. Queste spese sembrerebbero fuori dal campo di applicazione della tracciabilità: sarebbe tuttavia anche in questo caso opportuno un chiarimento istituzionale.

Qualora le spese di trasferta venissero pagate con strumenti di pagamento non tracciabili, costituirebbero reddito per il percipiente e, in quanto tale, assoggettato a contribuzione e tassazione e per le stesse il datore di lavoro non potrebbe fruire della deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap.

Taluni commenti apparsi sulla stampa specializzata hanno precisato che i nuovi obblighi di tracciabilità per le spese di trasferta previsti dall'art. 1 co. 81 - 83 della L. 207/2024 non sembrano sempre rispettabili, soprattutto nei Paesi esteri con scarsa (se non nulla) diffusione dei mezzi di pagamento tracciati. Se la spesa non è tracciabile, ad ora l'unica soluzione percorribile sembrerebbe quella di erogare la retribuzione al dipendente "al lordo" del rimborso, con la conseguente imponibilità integrale del medesimo. A questo punto, però, sembrerebbe ragionevole ritenere deducibile l'importo "lordizzato" come costo del lavoro contabilizzato nella voce B.9 del Conto economico, atteso che esso perderebbe la natura di rimborso per trasferta.

Lo studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti e specifiche tematiche di interesse relative al tema.

Piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/181.00.22 - Fax 0332/181.00.23 - Email: info@studiocastagna.eu - P.IVA 01827970128
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