5 - CANONE RAI (in bolletta elettrica) - Come e perché del nuovo adempimento

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la disciplina degli esoneri

Come saprete, per combattere la presunta enorme evasione della tassa (che da canone è diventata una imposta e che oggi assume addirittura i tratti di una tariffa) il governo, in attuazione delle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2016, ha modificato il metodo di pagamento del “Canone Rai”, introducendo una voce di addebito direttamente nella bolletta dell'energia elettrica.

Chi già paga il canone in prima persona ed ha intestato a proprio nome il contratto dell’energia elettrica si ritroverà l’addebito in bolletta a partire dai prossimi mesi.

I problemi sorgono in tutti gli altri casi.

Pare inutile sottolineare che tale provvedimento ha generato più di un malumore e soprattutto parecchie polemiche per come è stato ideato e soprattutto per la modalità con la quale se ne pretende l’esazione.

Tale adempimento infatti si somma alla miriade di altri che regolarmente ci affanniamo a completare tutto l’anno.

Non è possibile sintetizzare in poche righe tutte la casistiche (numerosissime..) che possono verificarsi e quindi propongo qui di seguito una sommaria indicazione dei casi più ricorrenti di esonero.

Da tale adempimento purtroppo, allo stato attuale, non è possibile esimersi in quanto il provvedimento normativo pare dare per scontato che l’esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica implichi necessariamente il possesso di un televisore. Sappiamo purtroppo però che non è sempre così.

Lo scorso 24 marzo è stato infatti emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 45059 che illustra le modalità di compilazione ed invio della dichiarazione sostitutiva proprio per consentire, a coloro che ne fossero sprovvisti, di evitare il pagamento del canone quando non dovuto.

SITUAZIONI CONCRETE PER LE QUALI SPETTA L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE

Il modello appena approvato, (che è possibile scaricare qui) in sostanza, non è altro che un’autocertificazione che varierà, a seconda delle seguenti situazione concrete in cui si troverà il contribuente. Pur rinviando al modello di istruzioni (che è possibile scaricare qui) si evidenziano le seguenti definizioni:

  • Dichiarazione Base: una dichiarazione sostitutiva di “non detenzione” di un apparecchio televisivo da parte di nessun componente della famiglia in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • L’apparecchio sugellato: una dichiarazione sostitutiva di “non detenzione”, da parte di nessun componente della famiglia in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”;
  • L’intestatario diverso: una dichiarazione sostitutiva attestante che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia. In questo caso, il dichiarante, nella dichiarazione, dovrà comunicare il codice fiscale del componente familiare obbligato al pagamento del canone;
  • In caso di modifiche: una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una precedente dichiarazione fatta per i tre motivi illustrati prima.

 PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L'invio del modello compilato all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire solo in 2 modi:

  • telematicamente, tramite l'applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate , usando le credenziali di Fisconline o Entratel. (in questo caso il contribuente potrà, eventualmente, avvalersi di un intermediario abilitato);
  • cartaceo: in questo caso, il modello, unitamente al documento di identità del contribuente, andrà inviato a mezzo plico postale raccomandato all'indirizzo “AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV casella postale 22 – 10121 TORINO”.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE

In via transitoria, per il primo anno, le dichiarazioni inviate entro il 10 MAGGIO 2016, con modello telematico, ovvero 30 APRILE 2016, a mezzo plico raccomandato postale, avranno effetto per l'intero anno 2016.

Le dichiarazioni presentate tra 11 MAGGIO al 30 GIUGNO (modello telematico) e dal 1° MAGGIO al 30 GIUGNO (plico raccomandato) avranno effetto per il solo secondo semestre 2016.

Infine, a regime, la dichiarazione sostitutiva andrà presentata entro il 31 GENNAIO dell'anno di riferimento ed avrà effetto per l'intero anno solare.

 

NOTE TECNICHE SUL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Non pare superfluo sottolineare che il modello non è altro che una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Dietro questa astrusa definizione normativa c’è però una rilevante insidia costituita dalla responsabilità penale contestabile in caso di false e mendaci dichiarazioni da parte del titolare interessato. Per puro scrupolo professionale segnalo che, ricorrendone le condizioni di mendacio prima evidenziate, ci si potrebbe esporre a sanzioni che possono andare da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 4 anni di reclusione. Ci si interroga infatti anche sulla congruità di tale previsione rispetto alla natura propria dell'adempimento.

Tali condizioni non possono che suggerire quindi la massima prudenza nella redazione ed invio di dichiarazioni in cui, ci si ripete, si afferma che:

“in nessuna delle abitazioni (ove è installata una utenza elettrica) è detenuto un apparecchio tv (Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni -articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938,secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012-), da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune -articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989-), oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento”

“il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica”.

Senza poi dover parlare dell’inquietante definizione che statuisce l’obbligo di pagamento per i soggetti possessori di strumenti in: “uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo…” .

Il mio studio resta, come di consueto, a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità informativa o documentale si ritenesse opportuno avere in merito.

 

 

 

 

 

 

 

 

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