Anno 2020

10 - Ulteriori adempimenti inerenti il Sistema Tessera Sanitaria - Tracciabilità delle spese mediche

Dalla lettura della legge di bilancio 2020, n°160 del 27/12/2019, specificamente l’art.1, comma 679, si evince che, a partire dal prossimo anno, si dovrà procedere con l’invio mensile dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, salvo ripensamenti o rinvii dell’ultima ora.

Tale disposizione infatti aveva già indicato che, ai fini della detrazione fiscale delle spese di cui all’art. 15 del TUIR e “altre disposizioni normative”, è necessario che il pagamento di tali prestazioni avvenga mediante sistemi tracciati, quindi versamento bancario, carta credito, bancomat.

Il successivo comma 680 statuisce che la suddetta norma non si applica alle detrazioni per spese relative ad acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate dal SSN. Il tutto finalizzando il risultato al miglior completamento del tracciato informatico precompilato della dichiarazione dei redditi.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Decreto 19 ottobre 2020 (G.U. 270 del 29/10/2020, quindi solo pochi giorni fa) che, in conseguenza della disposizione della legge di bilancio 2020, all’art. 2 impone l’obbligo della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei vari dati tra cui anche l’indicazione delle modalità di pagamento con il dichiarato scopo di evidenziare nella dichiarazione tributaria solo le spese pagate con sistemi tracciabili.

Questo adempimento avrà scadenza 31 gennaio 2021. Saranno pertanto disponibili solo tre mesi per ricondurre i pagamenti di tutte le fatture emesse dal 1’ gennaio 2020 tracciandone l’origine finanziaria e riscontrando la conformità di una delle forme di pagamento richiesta.

Purtroppo non è finita qui. La lettera b) del comma 1 dell’art. 7 prescrive che: a partire dall’1/1/2021 la trasmissione dei dati dovrà essere mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo.

Si palesa pertanto un ulteriore adempimento mensile che dovrà essere attentamente monitorato fin dall'inizio del prossimo esercizio.

Si ritiene abbastanza palese la finalità di questo ulteriore strumento di indagine ai fini tributari, al netto delle ovvie considerazioni in ordine all’anonimità del soggetto che ha sostenuto quelle spese e della obbligatoria descrizione delle prestazioni. Infatti l’incrocio dei dati di tracciamento finanziario delle spese con le prestazioni rinvenibili nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria renderà sempre più evidente la possibilità di attuare un accostamento (quasi) automatico dei dati relativi alla prestazione dei servizi sanitari alla congruità del reddito dichiarato.

Il mio Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti riteneste opportuno avere in merito.

9 - Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

Come noto gli articoli 120 e 125 del D.L. 34 del 19/5/2020, Decreto Rilancio, hanno introdotto due diversi crediti d’imposta per agevolare le spese affrontate a causa dell’epidemia da Covid-19: il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) ed il credito d’imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezione (art.125).

In data 10 luglio 2020 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 259854/2020, necessario per definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due crediti d’imposta.

Spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – art. 125 DL 34.

Viene riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta in base alle spese agevolabili sostenute nell’anno solare 2020, tra cui rientrano gli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Il comma 2 dell’art. 125 individua quali spese sono ammissibili al credito d’imposta:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
  • L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Al fine di ottenere il credito d’imposta i contribuenti dovranno fare richiesta all’Agenzia Delle Entrate, con le consuete modalità telematiche, direttamente oppure tramite un commercialista o altro intermediario abilitato. La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/7/2020 e fino al termine del 7/9/2020 ; la platea dei soggetti agevolabili comprende esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il modulo approvato (lo stesso da utilizzare per il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, art. 120) contiene gli spazi per la richiesta del credito ed anche per l’eventuale rinuncia, nel caso ci si accorga ad esempio di errori; è previsto che si possano inviare nuove Comunicazioni in sostituzione delle precedenti e in tal caso l’ultima è quella che vale.

La misura del credito d’imposta dovrebbe essere pari al 60% delle spese sostenute ma su questo aspetto occorre attendere una risposta definitiva con provvedimento da emanare entro l’11 settembre p.v. che determinerà la percentuale spettante. Sul limite massimo del credito d’imposta la norma dispone che tale credito non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione spetterà nella ipotetica misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente nel caso in cui dette spese siano superiori, il credito spettante sarà sempre pari al limite di 60.000 euro.

I contribuenti che hanno diritto all’agevolazione fiscale potranno compensare il proprio credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. L’utilizzo della compensazione potrà avvenire solamente mediante f24 in via telematica con i soli canali messi a disposizione dell’Agenzia Delle Entrate (entratel, fisconline).

il credito maturato potrà anche essere ceduto totalmente o parzialmente a terzi, soprattutto se il contribuente non è “capiente” cioè non prevede di avere imposte e contributi sufficienti da recuperare e la possibilità di cessione decorrerà dall’01/10/2020 al 31/12/2021.

Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 D.L. 34/2020

Il modello di comunicazione, approvato dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 10.07.2020, è valevole anche per questo diverso credito d’imposta.

Si possono indicare:

1)le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo) e

2)le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo);

l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.

Entrambe le comunicazioni relative alle spese ammissibili costituiscono step fondamentali per l’accesso e la fruizione dei crediti d’imposta, indipendentemente dalla modalità di utilizzo prescelta:

a)detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b)utilizzo diretto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997;

c)cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), D.L. 34/2020.

Trattandosi di agevolazioni che soggiacciono a regole diverse, la finestra temporale di trasmissione del modello di comunicazione delle spese, il contenuto e i termini di fruizione differiscono l’uno dall’altro.

Il mio Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti sugli aspetti trattati nella presente informativa.

8 - Differimento termini versamento imposte dichiarazioni fiscali

E' stato pubblicato solo questo pomeriggio in Gazzetta Ufficiale il Decreto di Palazzo Chigi che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio è stato concesso per tener conto dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni.

Il decreto prevede anche l’ulteriore differimento possibile, dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il mio studio resta a disposizione per eventuali ulteriori necessità informative in merito.

5 - Misure di sostegno al reddito per i Professionisti iscritti ad Ordini ed Albi professionali

Sabato è stato finalmente sottoscritto il decreto interministeriale tra MEF e Lavoro per la regolamentazione del contributo di €uro 600,00 che dovrà essere liquidato ai titolari di partita IVA iscritti tra le professioni ordinistiche. Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020.

Inutile precisare che il fondo stanziato (200 Milioni di €uro per l’intero intervento e per tutte le professioni) appare del tutto insufficiente per le esigenze date dall’emergenza e comunque il valore è ancor più contestabile proprio in considerazione della modalità di attribuzione dell’indennità sancita nel decreto.

Infatti saranno le rispettive casse di previdenza professionali ad occuparsi della procedura e, vista la scarsità delle risorse, si profila per queste una modalità di accesso con la forma del Click Day (forma esclusa per gli altri lavoratori autonomi) e per via della modalità di determinazione dei limiti di accesso al beneficio stesso.

Volendo soprassedere sulla scarsa chiarezza dei passaggi normativi del comma 2 lettere a) e b) dove viene rispettivamente indicato che a)…l’attività  è stata limitata (redditi fino a €uro 35.000) e b)…l’attività sia cessata, ridotta a sospesa (redditi da 35.000 a 50.000), si precisa che l’ingiustizia è proprio nei termini stessi.

Infatti viene chiarito che si deve fare il raffronto tra l’attuale primo trimestre 2020 e quello del primo trimestre del 2019. Se quindi abbiamo quest'ultimo dato (lo recuperiamo dalla gestione dello scorso anno) dobbiamo accelerare enormemente le elaborazioni di questo primo trimestre (viene infatti precisato che deve essere considerato il reddito come differenza tra i ricavi ed i costi di periodo). Ma v’è di più. Si deve attestare (ndr: con autocertificazione penale) che tutto ciò è dipeso dal COVID-19.

Non è finita qui purtroppo. Si deve anche attestare di non essere percettori una delle altre indennità CIG, nelle varie forme, indennità CO.CO.CO., Gestioni Artigiani e/Commercianti, stagionali turismo, sportivi.

Dovremmo poi considerare il problema relativo alla sospensione, interruzione, cessazione del lavoro e della partita Iva[1].

Da ultimo rammento che ogni Cassa di Previdenza deve poi dettagliare ai due Ministeri, a partire dal giorno 8/4, i risultati di questi interventi perché se le risorse si riveleranno scarse, come pare di poter presumere, occorrerà ridurre l’intervento stesso (oppure attendere che il capitolo di spesa sia rifinanziato: art.4, c.1 ultimo periodo del decreto).

Ogni Cassa emanerà un proprio regolamento ed una propria modalità di azione, tuttavia pare chiaro che quanto deliberato dai singoli enti in eccedenza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale sarà erogato (e quindi a carico) delle singole Casse e non del bilancio dello Stato. Mi domando se vale la pena di gioire per questo. Occorre quindi fare più di una semplice valutazione perché è evidente che i soldi che la Cassa di previdenza professionale destinerà a questo intervento saranno distolti dalla complessiva sostenibilità (riserve) dei fondi disponibili per il rispettivo equilibrio complessivo previdenziale della categoria. Ciò significa meno pensioni future…

Da ultimo segnalo che non è possibile concorrere per più di un intervento di solidarietà (art.3, comma 2 del decreto). Infatti  la norma precisa chiaramente che l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente di previdenza e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Quindi se un soggetto ha più iscrizioni a enti diversi deve scegliere per quale intervento concorrere.

Per quanto fin qui dettagliato credo sia evidente che non è possibile fornire, con la presente informativa, una risposta generalizzata per ogni categoria professionale ordinistica seguita  dal mio Studio e soprattutto non sarà possibile sostituirsi ad ognuno degli interessati per la partecipazione a queste modalità di accesso e richiesta del beneficio vista la particolarità delle modalità individuate dal decreto fin qui descritto e delle diverse forme che ogni cassa di previdenza valuterà di poter/voler assumere.

Il mio studio resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

 

[1] per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020

7 - Nuove norme sui pagamenti in contanti dal 1/7/2020

Vi informo che a partire dal 1° luglio prossimo la nuova soglia di divieto per i pagamenti in contanti da €uro 3.000 (2.999) passa a €uro 2.000 (1.999).

Questo limite sarà fisso per tutto il 2021 per abbassarsi ulteriormente a €uro 1000 (999) dal 1/1/2022.

Questi importi non riguardano, invece, i money transfer, e l’emissione di assegni al portatore per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro.

Si fa presente che è comunque possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore alla nuova soglia poiché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente mentre i turisti (UE ed EXTRAUE) possono continuare a fare acquisti in contanti in Italia nei limiti di 15.000 euro con riferimento agli acquisti effettuati per beni e servizi legati al turismo.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1/7/2020 al 31/12/2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 Euro,  Vi invito pertanto a prestare la massima attenzione alla movimentazione del denaro contante tenuto conto dell'impossibilità di procedere con regolarizzazione successiva, mediante l'istituto del ravvedimento, di tali eventuali inadempimenti.

Lo Studio resta a vostra disposizione per eventuali approfondimenti sul tema oggetto della presente circolare.

 

 

4 - Emergenza COVID 19 - Misure di sostegno al reddito per i Lavoratori Autonomi – Indennità 600 €uro ed altre forme di sussidio ed interventi di sostegno alle famiglie previsti del DL 18 del 17/3/2020

Mi riallaccio alla precedente circolare interna inviata il giorno 18/3 us, che vi invito a riprendere nei relativi passaggi, per informarvi in ordine ai contenuti del messaggio n°1381 emanato dall’INPS nella tarda serata del 26/3. In questa comunicazione sono state dettagliate alcune istruzioni per regolamentare l’accesso ai benefici in oggetto.

In particolare si segnala che queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto. Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:

  • semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
  • apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

È previsto un accesso ai servizi sul portale istituzionale in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

  • indennità professionisti (non delle professioni ordinistiche iscritti alle rispettive casse di previdenza) e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Artigiani e Commercianti;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda  on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Il consiglio è pertanto quello di attivarsi quanto prima possibile per il perfezionamento della richiesta, ma si consideri al riguardo che è possibile accedere al sito dell'INPS per l'inoltro della richiesta solo dopo il 1 Aprile 2020.

Il mio studio è a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

6 - Richiesta di finanziamento con accesso al fondo di garanzia pubblica

Il Decreto liquidità, già illustrato nelle precedenti informative di questo Studio, ha introdotto la possibilità, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza da Covid-19, di accedere ad un finanziamento di 25.000 euro da parte delle banche.

Si tratta di uno degli aspetti più delicati e attesi del D.L. 8/4/2020 n. 23 pubblicato nei giorni scorsi che consente (dovrebbe consentire) di ottenere credito per i piccoli imprenditori ed i professionisti (ed artisti) con procedure “semplificate” accedendo al Fondo Centrale di Garanzia, con copertura del 100%, purché sussistano determinati requisiti.

Al riguardo si segnala che è disponibile sul sito del Fondo di Garanzia il modulo per l’accesso alla garanzia pubblica sul finanziamento da 25mila euro, come previsto dal decreto Liquidità, modulo che viene comunque allegato alla presente informativa.

Chi è interessato ad usufruire della garanzia del Fondo dovrà compilare il modulo e inviarlo per mail (anche non certificata) alla propria banca alla quale intende richiedere il finanziamento.

Più in particolare si precisa che l’articolo 13, lettera m) del decreto ammette alla garanzia del Fondo Centrale (di garanzia) i finanziamenti erogati verso soggetti “la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19” (situazione da autocertificare).

I finanziamenti dovranno rispettare la quota massima del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque saranno erogati per un importo non superiore agli ormai famosi 25.000 euro. Quelli che saranno richiesti per entità superiori NON saranno interamente coperti dalla garanzia e devono essere gestiti con una apposita istruttoria fidi da parte dell’istituto di credito.

La volontà del Legislatore infatti è che questi prestiti di limitato importo (fino a €uro 25.000) vengano concessi senza valutazione del merito creditizio del richiedente, quindi automaticamente e gratuitamente, salva solo la verifica formale dei requisiti e senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia. Ma è evidente che ogni istituto di credito rispetterà la propria policy aziendale per le erogazioni e disciplinerà l’analisi delle singole situazioni che magari sono già note. Si potrebbe quindi verificare il caso che l’istituto di credito neghi comunque questa possibilità o che richieda garanzie collaterali nel caso in cui il Fondo di Garanzia dello Stato non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la domanda.

Il prestito dovrà avere la durata massima di sei anni (quindi all’interno di questo intervallo di tempo ogni azienda, in accordo con la banca, potrà individuare una diversa durata) con un periodo di preammortamento pari a 24 mesi nel quale, cioè, verrà rimborsata solo la quota interessi, rinviando la quota capitale.

La disciplina normativa sulla regolazione del tasso di interesse è molto complessa e quindi non si ritiene opportuno approfondire questo tema nella presente informativa, ma certamente siamo a disposizione per verificare la singola proposta che l’istituto potrà formulare ai richiedenti in sede di istruzione della domanda.

È molto importante tenere in debita considerazione le attestazioni che dovranno essere rese in sede di presentazione della domanda come dettagliate nella pagina 2 del modulo allegato alla presente.

Il mio Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti sugli aspetti trattati nella presente informativa.

 

 

3 - Emergenza COVID-19 – DL 18/2020: Le principali novità

È stato pubblicato nella notte di ieri 17/3/2020 sulla GU il decreto legge 17/3/2020 n°18 relativo all’emanazione delle misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si tratta di un provvedimento corposo, di 127 articoli, oltre che complesso, in quanto disciplina innumerevoli ambiti sociali, sanità, lavoro, famiglie, organizzazione territoriale dello Stato, servizi pubblici, fiscalità, contribuzione.

In questa circolare si dettagliano solo alcuni dei provvedimenti trattati e si illustrano le informazioni ritenute più importanti per un vostro iniziale approfondimento premettendo che le risorse stanziate, seppure importanti, difficilmente potranno soddisfare tutte le esigenze che l’attuale emergenza epidemica ha generato, tanto che si ipotizza l’emanazione di successive ed ulteriori misure.

Il decreto si articola su numerose linee di trattazione normativa. In questa circolare saranno trattati solo gli interventi (e gli articoli) relativi alle misure a sostegno del lavoro e la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di sostegno per particolari settori e talune disposizioni a sostegno del credito e della finanza aziendale.

Come chiarito dal Presidente del Consiglio di Ministri in sede di conferenza stampa di presentazione del provvedimento questo decreto costituisce il primo dei due provvedimenti attesi. Il secondo vedrà la luce nel mese di Aprile.

Si invita pertanto ognuno di voi ad un riscontro personalizzato con questo Studio per ulteriori approfondimenti e valutazioni delle singole disposizioni relative a particolari settori o informazioni di carattere specifico o settoriale.

Il decreto nel suo complesso si articola su diverse linee guida. In questa informativa si tratteranno unicamente e sinteticamente i seguenti aspetti.

  1. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  2. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  4. altre disposizioni di carattere generale.

1) MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

1.1)AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario

Tali ammortizzatori sociali si riferiscono:

- ai datori di lavoro del settore industria,

- alle aziende edili e del settore lapideo,

- ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e non appartengano a settori in cui sono operativi Fondi di Solidarietà Bilaterali.

I datori di lavoro che nell’anno 2020, dal 23/02/2020 ed entro il mese di Agosto 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di Cassa Integrazione o di assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori per cui viene effettuata la domanda devono essere in forza alla data del 23/02/2020.

Viene autorizzata dall’Inps nei limiti di spesa previsti al riguardo.

 Art. 22: Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga

Tale ammortizzatore sociale si riferisce ai datori di lavoro cui non sia applicabile l’art.19, tra cui, sostanzialmente e con qualche eccezione, quelli che occupano mediamente fino a 5 dipendenti.

I datori di lavoro che nell’anno 2020, dal 23/02/2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda per una durata massima di 9 settimane.

I lavoratori per cui viene effettuata la domanda devono essere in forza alla data del 23/02/2020.

Viene autorizzata nei limiti di spesa previsti al riguardo

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

1.2)CONGEDI ED INDENNITA’

Art. 23: Congedo ed indennità.

  1. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, anche se genitori affidatari:

in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dal 05/03/2020 hanno diritto a fruire di uno specifico congedo:

- dal 05/03/2020,

- per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni di calendario,

- per i figli di età non superiore ai 12 anni,

- per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale,

- per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

La fruizione è riconosciuta:

- alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni,

- ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia uno dei genitori beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo

Possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00 da utilizzare per le prestazioni rese nel periodo in cui avrebbero chiesto il congedo.

La richiesta va effettuata telematicamente all’Inps mediante il libretto di famiglia.

I dipendenti in fruizione del congedo parentale (ex maternità facoltativa), possono chiederne la sospensione della decorrenza per fruire del congedo e relativa indennità secondo le condizioni descritte.

 1.I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps hanno diritto a fruire di uno specifico congedo alle stesse condizioni precisate per i lavoratori di cui al punto A) o al bonus alternativo per baby sitting.

 2.I genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps hanno diritto a fruire di uno specifico congedo alle stesse condizioni precisate per i lavoratori di cui al punto A) o al bonus alternativo per baby sitting.

 3.I lavoratori autonomi non iscritti all’Inps ma alle rispettive Casse Professionali hanno diritto solo al bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali in merito al numero di destinatari.

Le modalità operative per accedere a qualsiasi delle prestazioni descritte (congedo o bonus) sono stabilite dall’Inps.

Art. 24: Estensione durata congedi retribuiti ex art. 33 legge 104

Il numero di giorni di permesso retribuito per assistenza a persona con handicap, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ai sensi dell’art.33 della legge 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di Marzo ed Aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN e del comparto sanità.

Art.25: Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e bonus per acquisto servizi di baby sitting.

A decorrere dal 05/03/2020 ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico spetta il diritto di fruire dello specifico congedo e relativa indennità alle condizioni di cui all’art. 23, ma per tutta la durata della sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, salvo i casi in cui almeno uno dei lavoratori stia già usufruendo di analoghi benefici.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, l’alternativa scelta di corresponsione di bonus per l’acquisto ai servizi di baby sitting è riconosciuto nel limite massimo di € 1.000,00.

Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.

  • Ai liberi professionisti con partita Iva attiva al 23/02/2020
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla stessa data

che siano iscritti alla Gestione Separata Inps, non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è riconosciuta per il mese di Marzo 2020 un’indennità pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito.

Viene erogata dall’Inps previa domanda dell’interessato, nei limiti di spesa previsti al riguardo.

L’indennità non è cumulabile con quella di cui all’art 28 ed all’art. 38.

Art. 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’Ago.

Ai lavoratori autonomi, iscritti alle Gestioni Speciali (Gestione Ivs Artigiani Inps, Ivs Commercianti Inps, Ivs Coltivatori diretti/imprenditori agricoli, coloni e mezzadri) dell’Ago, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata, è riconosciuta per il mese di Marzo 2020 un’indennità pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito.

Viene erogata dall’Inps previa domanda dell’interessato, nei limiti di spesa previsti al riguardo.

L’indennità non è cumulabile con quella di cui all’art 27 ed all’art. 38.

Art. 38: Indennità lavoratori dello Spettacolo.

Ai lavoratori iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 allo stesso Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad € 50.000,00 e non titolari di pensione, è riconosciuta per il mese di Marzo 2020 un’indennità pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito.

Viene erogata dall’Inps previa domanda dell’interessato, nei limiti di spesa previsti al riguardo.

L’indennità non è cumulabile con quella di cui all’art 27 ed all’art. 28.

Art. 63:  Premio per il lavoro svolto nella sede

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

 

2)Misure relative alla sospensione degli obblighi di versamento dei tributi e contributi

Art.37: Sospensione dei termini per il versamento contributi lavoratori domestici (COLF e Badanti)

Sono sospesi i termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi INAIL ove dovuti, previsti a carico dei datori di lavoro domestici in scadenza

per il periodo 23/2/2020 – 31/5/2020

Non si rimborsano quelli già versati. I suddetti versamenti dovranno essere effettuati entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e/o interessi.

Art.62 e 63: Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:

  • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
  • al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

Art. 62, comma 2):

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 62, comma 1): Sospensione degli altri adempimenti fiscali


Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Art. 61: Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Art. 68: Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
  • Attenzione (in base ad una lettura puntuale della disposizione) NON sono sospesi i versamenti delle rateazioni di cartelle e ruoli precedentemente emessi né le rateazioni concesse direttamente dall’Agenzia delle Entrate per avviso di pagamento.

Art. 62, comma 6): Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

(NDR:si sconsiglia vivamente l’applicazione di questo istituto per gli enormi problemi applicativi a fronte di un limitatissimo beneficio operativo e fiscale conseguente)

Art. 64: Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Art. 62: Credito d’imposta per i contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Art.66: Detrazione erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Articolo 35: Riforma del terzo settore e adeguamento statuti

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

È stato altresì previsto un rinvio generalizzato per l’approvazione dei bilanci di questi enti il cui termine cade nel periodo emergenziale. La nuova scadenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie, è unificato a quello di adeguamento degli statuti. Si rammenta che il periodo emergenziale è stato definito con Decreto del 31.1.20 per una durata di 6 mesi.

 

3)Iniezione di liquidità nel sistema del credito

Art. 53: Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

 

Art. 56: Sospensione rimborso prestiti PMI

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Si ritiene opportuno assumere contatti con il proprio istituto di credito per verificare la predisposizione di apposita modulistica da utilizzare allo specifico scopo.

 

4)Altre disposizioni di carattere generale 

Art.106: Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

Il mio studio resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento si rendesse necessario avere sugli argomenti trattati nella presente informativa.

 

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