17 - Decreto legge 133/2014 "Sblocca Italia"

 

Principali novità introdotte con la conversione in legge del D.L. 133/2014 in tema di locazioni

 

 

Il decreto-legge “Sblocca Italia(D.L. 133/2014) entrato in vigore, dopo la conversione in legge, il 12 novembre scorso, contiene alcune novità fiscali interessanti relative al settore immobiliare. Il decreto costituisce un'autentica novità nel panorama nazionale e introduce una serie di misure finalizzate a snellire la burocrazia, incentivare interventi nell'edilizia e consentire la partenza di alcune grandi opere.

In particolare , con la presente, vi segnalo le novità introdotte dagli articoli 18 e 19 in tema di locazioni.

Per effetto dell'articolo 18 vengono introdotte delle liberazione in tema di contratti di locazioni di immobili, ad uso non abitativo, che trovano applicazione nelle seguenti tipologie di contratti:

  • di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera;
  • purché non riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale;
  • per i quali sia previsto un canone annuo superiore a 250.000,00 euro;
  • che siano provati per iscritto.

La norma concerne tutte le parti dei contratti di locazione sopra individuati, che possono, quindi, essere sia privati cittadini, che imprese, che soggetti che esercitano arti o professioni. Per loro viene prevista la possibilità di derogare alla disciplina dettata dalla L. 27.7.78 n. 392, regolando in autonomia i termini e le condizioni contrattuali quali ad esempio, la durata del contratto, il rinnovo del medesimo e la variazione in aumento del canone.

La disciplina recata dall'articolo 18 del D.L. 133/2014 ha infine introdotto una specifica norma in tema di decorenza, stabilendo che possono avvelersi di tale opportunità solo i soggetti che stipulerano un contratto di locazione (con le caratteristiche di cui sopra) a partire dal 12/11/2014. I contratti stipulati in precedenza ed ancora in essere rimangono soggetti alle precedenti disposizioni.

L'articolo 19 ha invece lo scopo di evitare ulteriori aggravi impositivi a carico delle parti del contratto di locazione che decidano di ridurre il canone pattuito in contratto. Per effetto della crisi economica sempre più proprietari sono disposti a concedere una riduzione del canone di locazione ad inquilini non più in grado di pagare l'importo precedentemente stabilito. Per questo motivo, è stata introdotta la possibilità di registrare gli accordi di riduzione dei canoni senza l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e di bollo.

L'operatività dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro la si ottiene, a patto, che l'accordo tra le parti contenga “esclusivamente la riduzione del canone e che il contratto sia in essere al momento dell'accordo. La nuova norma trova applicazione con qualsiasi soggetto che sia privato cittadino, impresa o esercente di arti e professioni.

Il mio studio resta, come di consueto, a vostra disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore specifica esigenza o per particolari necessità interpretative.

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