1 – il nuovo obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

Il Ddl di conversione del Decreto Fiscale ha introdotto l’obbligo di comunicazione che riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”. Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”.

Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.

Con l’esplicita finalità di monitorare e contrastare questa tipologia di contratto di lavoro autonomo, il committente deve comunicare preventivamente l’instaurazione del rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le modalità di adempimento, probabilmente in ragione della durata saltuaria della prestazione, sono le stesse previste per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015), e cioè l’Sms o la posta elettronica, così come lo stesso è il destinatario cioè l’Ispettorato.

Per comunicare a quest’ultimo (Ispettorato del lavoro) l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti dal 12 gennaio 2022, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.

Nell’attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione (ulteriore opzione disponibile per gli intermittenti, oltre alla posta elettronica), l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente ad uno degli indirizzi allegati, contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Per le comunicazioni relative alla provincia di Varese l’indirizzo è il seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. mentre di seguito riportiamo lo schema fac simile di comunicazione ad oggi reso disponibile e quindi utilizzabile.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti in merito.

 

 

 

 

 

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