10 - ARGOMENTI VARI

  • BANCA D'ITALIA FISSATO IL NUOVO TASSO PER GLI INTERESSI DI MORA RELATIVI ALLE SOMME  ISCRITTE AL RUOLO
  • SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC
  • CHIARIMENTI INPS BONUS 80 EURO

 

 

1 - BANCA D'ITALIA FISSATO IL NUOVO TASSO PER GLI INTERESSI DI MORA RELATIVI ALLE SOMME ISCRITTE AL RUOLO

L'agenzia delle entrate, con provvedimento n.59743 del 30 aprile 2015, ha comunicato la misura del nuovo tasso di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte al ruolo.

In particolare, l'interesse, determinato annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi (1.1.2014 – 31.12.2014) e comunicato dalla Banca d'Italia, è stato definito nella misura del 4,88% in ragione d'anno a decorrere dal 15 maggio 2015, sostituendo il precedente fissato al 5,14%.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 D.P.R. n. 602/72, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamanto, in caso di tardivo o mancato versamento delle somme dovute, è prevista l'applicazione degli interessi mora sulle somme iscritte al ruolo fatta esclusione per le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi già maturati.

2 - SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il 29 aprile scorso, il Ministero dello Sviluppo Ecomico d'intesa con quello di giustizia, ha emanato la seguente direttiva “l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata è legittimamente attuata, solo se l’impresa risulta essere esclusiva titolare dell’indirizzo PEC comunicato, in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche”

La finalità della direttiva è quella di concretizzare i programmi dell'Agenda Digitale Italiana.

Il registro delle Imprese, per le nuove iscrizioni, avrà il compito di verificare che l'indirizzo PEC non sia già stato assegnato ad un'altra impresa, in caso contrario, inviterà il richiedente a fornirne uno nuovo, pena, il rigetto dell'iscrizione.

Per quanto riguarda le imprese già regolarmente iscritte, il compito del Registro delle Imprese si limiterà a verificare, con candenza bimestrale, che le caselle risultino regolarmente attive.

Nel caso in cui accerti l'inattività o riscontri che l'indirizzo PEC non sia univocamente riconducibile ad una sola impresa, inviterà la stessa a fornirne uno nuovo entro 10 giorni.

Decorso questo termine, provvederà a cancellare l’indirizzo, ai sensi dell’art. 2191 c.c. e ad applicare le sanzioni previste agli artt. 2194 c.c. per le imprese individuali e e 2630 c.c. per le società

  • DITTE INDIVIDUALI: sanzione amministrativa pecugnaria da 10,33€ fino a 516,46€;
  • SOCIETA': sanzione amministrativa pecugnaria da 206€ fino a 2065€.

 3 – CHIARIMENTI INPS BONUS 80 EURO

Con l'ultimo chiarimento l'INPS, ha voluto ricordare quali sono i requisiti soggettivi e i limiti di reddito per l'accesso al bonus di 80,00€.

REQUISITI SOGGETTIVI ACCESSO AL BONUS

Titolari o di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b o titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett.a);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett.b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett.c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett.c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett.d);
  • prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett.h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett.l).

LIMITI DI REDDITO E IMPORTO DEL CREDITO

  • reddito non superiore ad euro 24.000€ = 960,00€
  • reddito superiore ad euro 24.000€ ma non ad euro 26.000 = l'importo del credito è determinato dal rapporto tra l'importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e non concorre alla formazione del reddito.

REGOLA PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO

L'imposta lorda deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente e non rilevano le detrazioni per carichi familiari.

Il credito viene concesso automaticamente senza richiesta dal lavoratore. Chi non ritiene di averne diritto deve darne comunicazione al proprio sostituto di imposta.

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

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