6 - Durc di congruità in Edilizia dal 1.11.2021
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, il Ministero del Lavoro ha previsto una procedura - DURC di congruità - per la verifica dell’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella realizzazione delle opere edili, in sostanza permette di controllare se la manodopera impiegata sia proporzionata all’incarico affidato e, nel caso contrario, invita le imprese ad attuare dei correttivi.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a partire dal 1° novembre.
La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:
- lavori pubblici;
- lavori privati il cui valore sia uguale o superiore a 70.000 euro.
Procedura
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente:
- riceve le informazioni dichiarate dall’impresa principale con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie,
- effettua un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020, riportata di seguito.
Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella:
- comprendono contributi Inps, Inail e Casse edili;
- costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;
- includono le ore impiegate per l’apprestamento del cantiere, per gli obblighi di sicurezza, le ore di lavoro degli artigiani e dei loro collaboratori familiari.
Al di sotto di tali limiti scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
In caso di esito positivo della verifica, l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta.
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa Edile di riferimento secondo una specifica disciplina per la quale sono previste specifiche conseguenze per le quali si rinvia ad eventuali approfondimenti da svolgere caso per caso in un contatto diretto con lo scrivente Studio.
Si resta, in ogni caso, a disposizione per eventuali ulteriori necessità informative inerenti il tema qui segnalato.