Anno 2023

3 - Obbligo di fattura elettronica per i forfettari dal 1 gennaio 2024

Riprendendo la nostra precedente circolare in merito all’oggetto si ricorda a per tutti i soggetti forfetari che, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2024, vi è l’obbligo della modalità elettronica, sempre senza alcuna rilevanza ai fini Iva.

Tali soggetti dovranno altresì preoccuparsi di provvedere alla trasmissione delle fatture al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate.

Si ricorda altresì che le fatture dovranno sempre essere emesse senza l’indicazione della ritenuta d’acconto Irpef posto che i forfetari lavoratori autonomi non sono soggetti alla citata ritenuta.

Pare opportuno precisare che l’incasso, nel corso del 2023, di ricavi o compensi superiore a € 85.000,00 comporta per il soggetto forfetario l’uscita dal regime a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nel caso in cui gli incassi dovessero superare il limite di € 100.000 l’uscita dal regime è, invece, immediata (cfr. Circolare agenzia entrate n. 32/2023).

Tali indicazioni, rese nello specifico interesse dei soggetti forfettari, interessano però tutti gli operatori economici in quanto tenuti ad osservare gli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti certificativi delle operazioni di acquisto di beni e servizi effettuate con soggetti forfettari che pertanto saranno acquisiti, come per tutti i soggetti, dal sistema di interscambio dell’AdE.

Il mio Studio resta comunque sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità informativa e con l’occasione invio i migliori saluti.

2 - La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

Anche quest'anno dobbiamo misurarci su talune disposizioni recate dalla legge di bilancio n.29/12/2022, n. 197 che tratta il tema della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Approfondiamo in questa circolare gli aspetti essenziali del provvedimento. La definizione agevolata è prevista:

  • • per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 e di importo residuo, alla data del 01/01/2023, fino a euro 1.000,00, l’annullamento automatico (c. 222);
  • • per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 di qualsiasi importo (esclusi ovviamente quelli rientranti nel primo punto), la definizione agevolata (c. 231).

Sono esclusi pertanto i debiti relativi all’art. 3, c. 16, D.L. n. 119/2018, quelli afferenti alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, p. 1, lett. a), decisioni 2007/436/CE, Euratom del CE, del 7/6/2007, 2014/335/UE, Euratom del CE, del 26/5/2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché all’IVA riscossa all’importazione.

Lo stralcio parziale dei carichi sottosoglia (fino a € 1.000)

Per i debiti fino a € 1.000 la LB 2023 ha previsto l’annullamento automatico, al 31/01/2023, dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali, degli enti pubblici previdenziali. Al contrario, per quelli affidati da enti diversi l’annullamento non riguarda il capitale, le somme a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e quelle di notifica della cartella; per le sanzioni amministrative, comprese quelle codice strada, l’annullamento riguarda solo interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6, L. n. 689/1981 e di cui all’art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973, mentre restano dovute somme per rimborso delle spese delle procedure esecutive e quelle di notificazione della cartella di pagamento. In ogni caso, tali enti possono non applicare lo stralcio con provv., adottato entro il 31/01/2023 e comunicato, entro tale data, all’agente della riscossione.

La rottamazione dei carichi soprasoglia (superiore a € 1.000)

Per i debiti di cui al secondo punto, il c. 231 ha previsto la definizione agevolata senza il versamento:

  • • delle sanzioni amministrative;
  • • degli interessi;
  • • degli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973;
  • • delle sanzioni e delle somme aggiuntive, di cui all’art. 27, c. 1, D.Lgs. n. 46/1999;
  • • dell’aggio all’agente della riscossione, di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 112/1999.

Conseguentemente, rimangono dovuti in capo al debitore:

  • • le somme a titolo di capitale;
  • • le spese per le procedure esecutive;
  • • le spese per la notifica della cartella di pagamento.

Per le cartelle contenenti solo sanzioni amministrative (senza imposte), la definizione ha ad oggetto esclusivamente gli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6, L. n. 689/1981, e di cui all’art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973, nonché le somme a titolo di aggio, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Come si aderisce alla rottamazione: il c. 234 ha previsto che l’agente della riscossione renda disponibile nell’area riservata del proprio sito i dati relativi ai carichi definibili; il c. 235 prevede che il debitore manifesta la propria volontà di aderire rendendo, entro il 30/04/2023, apposita dichiarazione in modalità esclusivamente telematica. Infine, entro il 30/06/2023, l’agente comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute.

I benefici in termini di rateizzazione dei carichi

Il c. 232 della LB2023 ha stabilito che le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione entro il 31/07/2023 o corrisposte in 18 rate, secondo questa scadenza temporale: la 1° e la 2°, ciascuna di ammontare pari al 10% del debito, da pagare entro il 31/07/2023 e il 30/11/2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, da corrispondere con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La LB 2023 ha precisato, al c. 233, che in caso di opzione per il pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 01/08/2023, gli interessi al tasso del 2% annuo, non applicandosi la disciplina di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Le conseguenze della decadenza dalla rottamazione

Il c. 244 ha disposto che, nell’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, o di tardivo pagamento, superiore a cinque giorni, delle somme dovute o di una delle rate del piano di ammortamento, la definizione non produce effetti, e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In caso di versamento parziale, le somme corrisposte sono acquisite a titolo di acconto e non determinano l’estinzione del debito residuo di cui l’agente prosegue la riscossione coattiva.

Lo studio resta comunque a disposizione per i necessari approfondimenti sul tema fin qui sinteticamente richiamato.

 

1 - Il pagamento agevolato degli avvisi bonari

L’articolo 1, comma 153, della legge 29/12/2022, n. 197 (legge di stabilità per l'anno 2023), ha previsto che le somme dovute dal contribuente sulla base delle comunicazioni, emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’articolo:

  • • 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • • 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

ossia i c.d. avvisi bonari, possono essere oggetto di definizione agevolata.

L’AF, in base ai dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e IRAP, corregge gli errori nel riporto delle eccedenze d’imposta degli anni precedenti, riduce le detrazioni d’imposta, deduzioni dall’imponibile e crediti d’imposta indicati in misura eccedente rispetto a quella spettante, controlla la tempestività dei versamenti.

Quali avvisi bonari sono definibili in via agevolata

La definizione agevolata riguarda esclusivamente il controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021, ossia i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, con riferimento ai quali:

  • • il termine di pagamento dell’avviso bonario (30 gg dalla notifica) non è scaduto alla data del 1/1/2023;
  • • l’avviso bonario è (sarà) recapitato successivamente alla predetta data del 1/1/2023.

Il comma 155 estende la definizione anche agli avvisi bonari, recapitati fino al 31/12/2022 e per i quali il pagamento rateale, previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462, è ancora in corso alla data del 1/1/2023.

Attenzione      Conseguentemente, sono escluse dalla definizione agevolata le comunicazioni, recapitate anteriormente alla predetta data del 1/1/2023, per le quali è scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento e non è stato richiesto un piano di rateizzazione, ancorché afferenti ai richiamati periodi d’imposta.

Le modalità di adesione alla definizione agevolata

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire in base agli articoli 2 e 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462.

Pertanto, il contribuente può:

  • • pagare integralmente le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  • • optare per il pagamento rateale, ossia dilazionare il versamento in 20 rate trimestrali di pari importo.

Nel caso in cui la rateizzazione sia già in corso, il pagamento delle somme dovute prosegue secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462.

È necessario rideterminare:

  • • la parte del piano di ammortamento relativa al trattamento sanzionatorio (sanzione agevolata del 3% - vedi oltre);
  • • eventualmente quella relativa alla durata del piano stesso;

poiché, fino al 31/12/2022, la disciplina prevedeva, per i debiti fino a euro 5.000,00, una rateizzazione massima pari a 8 rate trimestrali, mentre dal 1/1/2023 vi è la possibilità di rateizzare fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

I benefici in termini sanzionatori e di rateizzazione

I commi 153 e 155 hanno previsto che, ai fini dell’adesione alla procedura in parola, il contribuente debba corrispondere in misura integrale solo: le imposte; i contributi previdenziali; gli interessi (determinati, a decorrere dal 1°gennaio 2023, dal D.M. 13 dicembre 2022 nella misura del 5% annuo); le somme aggiuntive.

Al contrario, le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del 3%, invece del 10%, derivante dall’abbattimento ad 1/3 di quella ordinariamente applicabile (30%), previsto dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462.

Inoltre, nel comma 159 è previsto, in via generalizzata, il beneficio di una rateizzazione in 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’entità delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.

Le ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata

Nelle ipotesi di cui ai commi 153 e 155 se il contribuente non corrisponde, in tutto o in parte, le somme dovute, come rideterminate in base alle regole della definizione agevolata, la medesima non produce effetto e si applicano:

  • • le ordinarie discipline sanzionatorie, vale a dire la richiamata sanzione in misura integrale;
  • • l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle medesime somme.

Infine, per le comunicazioni afferenti al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, i termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

 

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