Anno 2021
11 - L'Assegno unico Universale per le famiglie
Con la presente informativa segnaliamo l’approvazione e l’entrata in vigore del più grande riordino mai realizzato delle misure di sostegno per le famiglie degli ultimi anni che prenderà forma, in concreto, da marzo 2022 con l’introduzione del nuovo assegno unico. Misura che diventerà presto realtà per circa sette milioni e mezzo di nuclei familiari.
L’intervento a sostegno del reddito opererà in maniera graduale in funzione dell’indicatore ISEE di ogni famiglia rivolgendosi a a tutti i genitori, in misura diversamente articolata per ciascun figlio, addirittura dal settimo mese di gravidanza e fino al 21° anno.
Il nuovo aiuto andrà a sostituire i tanti bonus per la genitorialità introdotti negli ultimi anni per combattere il calo demografico:
in particolare dal 01/01/2022
- il premio alla nascita e
- il bonus bebé.
e invece dal 01/03/2022
-le detrazioni fiscali per i figli a carico (resteranno attive quelle per gli over 21) e
-gli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore, sia quelli introdotti alla fine degli anni 80 e basati sul reddito familiare, sia quello temporaneo introdotto a luglio 2021 per autonomi e partite Iva prima esclusi dalle prestazioni in vigore.
L’assegno unico sarà in vigore dal mese di marzo a febbraio dell’anno successivo e le famiglie avranno due mesi di tempo nel 2022 (gennaio e febbraio) per ottenere l’Isee aggiornato in corso di validità su cui definire gli importi.
La domanda all’Inps potrà quindi essere inviata dal 1° gennaio 2022: l’istituto avrà la regia dell’operazione, mentre saranno Caf e patronati a raccogliere le istanze, al netto di quei nuclei che riusciranno a presentare la pratica autonomamente in via telematica o magari a ottenere l’Isee tramite procedura precompilata online.
Si attendono comunque le istruzioni dell’INPS per avviare tutte le procedure.
La raccomandazione è quella di poter disporre anche di un ISEE già in corso di validità, tenuto conto che la decorrenza da marzo 2022 è garantita a chi farà domanda entro giugno 2022, ma ovviamente più si attende più tardi verranno accreditati gli importi riconoscibili.
La busta paga sarà pertanto rivoluzionata a partire da marzo 2022 in quanto non compariranno più gli assegni familiari che saranno sostituiti dall’erogazione che sarà curata direttamente dall’INPS.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore eventuale approfondimento si ritenesse opportuno avere sul tema oggetto di trattazione nella presente comunicazione.
10 - Modificato il tasso di interesse legale
Vi informo che è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2021, n. 297, che ha stabilito la nuova misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.
L'aliquota precedentemente stabilita nello 0,01% è stata aumentata di 124 punti base e quindi è fissata all'1,25 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Appare opportuno segnalare il significativo impatto che tale misura comporta sulle normali operazioni civilistiche e commerciali che a tale tasso sono strettamente collegate.
Per esemplificazione si segnalano quelle di immediato riverbero tributario come i calcoli sulla misura del ravvedimento operoso e sulle rateizzazioni, ma certamente significativo appare altresì la modificazione del calcolo delle variazioni che, collegate agli indici ISTAT, seguiranno in quanto strettamente connesse come l'aggiornamento di canoni di locazione e/o corrispettivi sui contratti periodici collegati allo specifico indicatore.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento fosse necessario sugli argomenti presentati nella presente informativa.
9 - I nuovi limiti all'utilizzo del denaro contante
Vi invito a prendere nota che, dal prossimo 1° gennaio 2022, il limite di trasferimento di denaro contante per qualsiasi operazione intercorsa tra soggetti persone fisiche o giuridiche si riduce all’importo di €uro 999,99.
Tale riduzione è stata già prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (Governo Conte-bis), che dal 1° luglio dell’anno scorso aveva già ridotto il limite da 3mila a 2mila euro (2999,99 a 1999,99), programmando un’altra stretta dall’inizio del 2022.
Si tratta dell’ennesima modifica dell’importo sul quale si appuntano le teorie in ordine alla riduzione, vera o presunta tale, dell’evasione che viene spesso associata con l’utilizzo del denaro contante.
Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli operatori economici con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 che riguarda la disciplina antiriciclaggio che nella specifica disposizione informa in ordine alle limitazioni per l'uso del contante e dei titoli al portatore. La norma infatti intende regolamentare l’utilizzo di contanti, di titoli al portatore nonché le donazioni e/o le erogazioni a favore di familiari o congiunti in genere.
Il mancato rispetto delle disposizioni espone a conseguenze abbastanza gravose sia per chi paga che per chi riceve il pagamento in tale modalità il cui importo minimo, a partire dal 1/1/2022, è pari ad €uro 1000 mentre la sanzione minima cui è assoggettato colui che, avendone l’obbligo, non effettua la prescritta comunicazione è pari a €uro 3.000,00.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti sul tema qui oggetto di analisi.
6 - Durc di congruità in Edilizia dal 1.11.2021
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, il Ministero del Lavoro ha previsto una procedura - DURC di congruità - per la verifica dell’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella realizzazione delle opere edili, in sostanza permette di controllare se la manodopera impiegata sia proporzionata all’incarico affidato e, nel caso contrario, invita le imprese ad attuare dei correttivi.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a partire dal 1° novembre.
La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:
- lavori pubblici;
- lavori privati il cui valore sia uguale o superiore a 70.000 euro.
Procedura
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente:
- riceve le informazioni dichiarate dall’impresa principale con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie,
- effettua un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020, riportata di seguito.
Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella:
- comprendono contributi Inps, Inail e Casse edili;
- costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;
- includono le ore impiegate per l’apprestamento del cantiere, per gli obblighi di sicurezza, le ore di lavoro degli artigiani e dei loro collaboratori familiari.
Al di sotto di tali limiti scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
In caso di esito positivo della verifica, l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta.
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa Edile di riferimento secondo una specifica disciplina per la quale sono previste specifiche conseguenze per le quali si rinvia ad eventuali approfondimenti da svolgere caso per caso in un contatto diretto con lo scrivente Studio.
Si resta, in ogni caso, a disposizione per eventuali ulteriori necessità informative inerenti il tema qui segnalato.
8 - L’applicazione di una nuova Commissione Bancaria ELF (Excess Liquidity Fee)
A partire dal mese di ottobre le imprese dovranno monitorare i dati e movimenti dei conti correnti bancari gestiti per verificare se nei proprio movimenti è stata contabilizzata la nuova commissione ELF.
Si tratta in pratica di una misura rivolta alle imprese che detengono sul conto una liquidità superiore ad 100.000 euro.
Per il momento tale misura risulta essere applicata solo alla “clientela corporate” (Unicredit per esempio la applicherebbe solo per i nuovi rapporti mentre resterebbero invariate le condizioni per i vecchi clienti), tuttavia pare opportuno controllare per evitare indesiderati costi di gestione del rapporto.
Gli istituti si muovono in ordine sparso alcuni calcolando la fee come percentuale dello 0,50% sulla media dei saldi liquidi giornalieri positivi eccedente 100.000 euro. In altri casi, invece, si propende per il pagamento di una somma fissa al raggiungimento della “fatidica” soglia. Una variante è costituita dal pagamento di una somma determinata in relazione alle giacenze trimestrali. Tuttavia, in questa prima fase, il panorama è piuttosto diversificato: alcuni istituti di credito applicano già la Elf, altri intendono applicarla, mentre altri ancora sono nella fase di studio.
Si tratta quindi in pratica di una nuova commissione che si traduce in una ulteriore penalizzazione per le imprese che detengono una liquidità rilevante sul proprio conto corrente, superiore ad 100.000 euro.
Le motivazioni alla base della Elf prendono le mosse probabilmente dalla situazione contingente, che ormai penalizza le banche e dalla necessità di muovere la liquidità giacente sui conti. Si noti che gli istituti di credito, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di mantenere negativi i tassi di interesse sui depositi, devono pagare una Fee alla BCE per le proprie giacenze.
Con la Elf, pertanto, si tende a riportare in equilibrio la situazione, ribaltando sulle imprese questa tipologia di costi, ma vanificando, peraltro, uno degli intenti della Banca Centrale Europea, che con questa misura intendeva, tra l’altro, stimolare la concessione di finanziamenti alle imprese per sostenere l’economia dei Paesi dell’Eurozona.
Pare evidente che occorrerà controllare con attenzione le comunicazioni pervenute dagli istituti di credito negli ultimi periodi. Le banche sono infatti tenute ad effettuare una coerente comunicazione alla propria clientela, ma sembra opportuno rammentare per converso l’opportunità di gestire con maggiore attenzione la finanza aziendale attraverso il coerente utilizzo di strumenti che possano aiutare a governare direttamente la relativa problematica (istituzione conti deposito, apertura nuovi rapporti, impiego della liquidità in strumenti privi di rischio ecc..).
Lo Studio resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
5 - Credito d'imposta sanificazioni - Nuovo contributo Decreto Sostegni
Il credito d’imposta per la sanificazione viene ulteriormente ampliato prevedendo un ulteriore riconoscimento per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.
Questo è quanto è stato previsto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che quota una percentuale pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.
Come per il passato la norma prevede un limite massimo di spesa pari 60 mila euro per ciascun beneficiario.
In dettaglio il contributo al sostenimento della spesa può essere liquidato per:
1) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
2) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
3) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
5) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
6) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Viene riproposta anche la modalità di fruizione già prevista in altre disposizioni di legge. E' quindi possibile procedere con l'inserimento nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese (2021) ovvero può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza il limite di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
L'agenzia delle Entrate, giusto provvedimento del 15/7/21, ha previsto l'invio di una richiesta da inoltrare telematicamente entro il termine del 4/11/2021. E' quindi opportuno che ognuno verifichi la possibilità di procedere controllando i costi sostenuti per gli acquisti indicati nel periodo oggetto di osservazione.
Per qualsiasi chiarimento in merito lo Studio rimane a disposizione.
7 - I nuovi aumenti per Luce e Gas
come certamente già noto in ragione delle indiscrezioni apparse numerose nella stampa e sui principali mezzi di comunicazione, nei prossimi mesi, è previsto un forte aumento delle bollette di luce e gas sia per le famiglie che per le imprese.
L’incremento stimato del costo si aggira intorno al 45% per l’energia elettrica ed al 30% per il gas.
Tale aumento è dovuto alla straordinaria salita del prezzo delle materie prime, schizzato verso i massimi storici a causa delle difficoltà di approvvigionamento legate, in gran parte, alla pandemia da Covid – 19 in cui ancora ci troviamo.
L’autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), grazie allo stanziamento varato dal Governo di oltre 3 miliardi di Euro ed alla riduzione dell’iva al 5%, ha potuto annullare gli oneri generali di sistema presenti in bolletta contenendo di fatto il rincaro di energia elettrica e gas di circa 15 punti percentuali per il trimestre ottobre – dicembre 2021. (Attuale aumento stimato post aiuti di stato +29,8% energia elettrica +14,4% Gas)
In termini di effetti finali, per l'elettricità nel 2021 la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione del +30% rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 145 euro su base annua).
La spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una variazione del +15% circa rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 155 euro su base annua).
Nella tabella sottostante vi segnaliamo l’andamento previsto dei prezzi base sia per la costruzione di qualunque contratto gas a libero mercato sia del prezzo unitario nazionale di acquisto dell’energia elettrica dal quale potrete evincere l’aumento “folle” del prezzo delle materie prime.
Tale incremento purtroppo è solo parzialmente mitigato dall’intervento effettuato dal governo al dichiarato scopo di ottenere una calmierazione dei costi mediate operazioni di incorporazione degli aumenti agendo sulla fiscalità IVA.
Per un ulteriore raffronto, nella prima riga, vi riportiamo anche il costo di acquisto delle materie prime risalente al mese di dicembre dello scorso anno.
PERIODO |
PFOR 196/13 (GAS) |
Pun Base Load (Energia Elettrica) |
|
c€/mc |
€/MWh |
Dicembre 2020 |
12,35 |
54,04 |
Ottobre 2021 |
47,81 |
237,21 |
Novembre 2021 |
47,81 |
278,74 |
Dicembre 2021 |
47,81 |
284,23 |
Gennaio 2022 |
122,78 |
279,22 |
Febbraio 2022 |
122,78 |
274,85 |
Marzo 2022 |
122,78 |
247,78 |
Tenuto conto di quanto sopra, vi consigliamo di contattare i gestori dei contratti per le vs forniture di Gas ed Energia Elettrica per tentare una negoziazione per la definizione di una soluzione migliore al fine di permettere il maggior contenimento degli aumenti che si prospettano nei prossimi mesi, magari valutando l’opportunità di passare da un contratto con prezzo variabile di acquisto dell’energia ad uno fisso, evitando così di far gravare sui vs bilanci un aumento di tali costi.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
4 - Ammortizzatori sociali da Decreto Sostegni
Il recente provvedimento del Governo denominato "Decreto Sostegni", D.L. 22/03/2021, n. 41, ha previsto la possibilità di chiedere ulteriori settimane di ammortizzatori sociali quando le aziende SOSPENDANO O RIDUCANO l’attività lavorativa IN CONSEGUENZA dell’emergenza da Covid-19, secondo le seguenti declinazioni.
CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria)
Ulteriore periodo massimo di 13 settimane richiedibile dal 01/04 al 30/06/2021.
Questo periodo si AGGIUNGE alle prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio (le quali si collocano però nel primo trimestre 2021).
Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione n.25 settimane di Cigo dal 01/01 al 30/06/2021, di cui:
- 12 settimane dal 01/01 al 31/03/2021.
- Ulteriori 13 settimane dal 01/04 al 30/06/2021.
La nuova previsione normativa del Decreto Sostegni consente l’accesso al nuovo periodo di ammortizzatori sociali A PRESCINDERE dall’utilizzo degli ammortizzatori per il periodo fino al 31/03/2021 e, quindi il nuovo periodo potrà essere chiesto ANCHE dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali Covid-19.
ASSEGNO ORDINARIO (FIS), CIGD (Cassa Integrazione in Deroga) E FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVI
Ulteriore periodo massimo di 28 settimane richiedibile dal 01/04 al 31/12/2021.
Questo periodo si AGGIUNGE alle prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio (le quali si collocano però nel primo semestre 2021).
Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione n.40 settimane di Cigo dal 01/01 al 31/12/2021, di cui:
- 12 settimane dal 01/01 al 30/06/2021.
- Ulteriori 28 settimane dal 01/04 al 31/12/2021.
La previsione del Decreto Sostegni NON PREVEDE L’IMPUTAZIONE ALLE NUOVE 28 SETTIMANE DEI PERIODI DI INTEGRAZIONE PRECEDENTEMENTE GIA’ RICHIESTI ED AUTORIZZATI E COLLOCATI ANCHE PARZIALMENTE IN PERIODO SUCCESSIVI ALL’1/04/2021.
Quindi, le ulteriori 28 settimane SI AGGIUNGONO alle precedenti 12, per un totale a disposizione di 40 settimane di trattamenti di cui:
Qualora ne ricorrano le condizioni legislativamente previste, pertanto, è opportuno comunque prima utilizzare tutte le 12 entro Giugno 2021 e poi procedere con l’utilizzo delle ulteriori 28.
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
1) Le nuove settimane possono essere chieste per tutti i dipendenti che RISULTINO IN FORZA AL 23/03/2021.
2) Per le nuove settimane DECORRENTI DAL 01/04/2021, da Decreto Sostegni è prevista la facoltà di anticipazione monetaria da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio ANCHE PER I DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELLA CIGD.
Il mio Studio resta a disposizione per tutti i necessari approfondimenti sul tema oggetto della presente circolare.