1 - Il pagamento agevolato degli avvisi bonari

L’articolo 1, comma 153, della legge 29/12/2022, n. 197 (legge di stabilità per l'anno 2023), ha previsto che le somme dovute dal contribuente sulla base delle comunicazioni, emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’articolo:

  • • 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • • 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

ossia i c.d. avvisi bonari, possono essere oggetto di definizione agevolata.

L’AF, in base ai dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e IRAP, corregge gli errori nel riporto delle eccedenze d’imposta degli anni precedenti, riduce le detrazioni d’imposta, deduzioni dall’imponibile e crediti d’imposta indicati in misura eccedente rispetto a quella spettante, controlla la tempestività dei versamenti.

Quali avvisi bonari sono definibili in via agevolata

La definizione agevolata riguarda esclusivamente il controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021, ossia i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, con riferimento ai quali:

  • • il termine di pagamento dell’avviso bonario (30 gg dalla notifica) non è scaduto alla data del 1/1/2023;
  • • l’avviso bonario è (sarà) recapitato successivamente alla predetta data del 1/1/2023.

Il comma 155 estende la definizione anche agli avvisi bonari, recapitati fino al 31/12/2022 e per i quali il pagamento rateale, previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462, è ancora in corso alla data del 1/1/2023.

Attenzione      Conseguentemente, sono escluse dalla definizione agevolata le comunicazioni, recapitate anteriormente alla predetta data del 1/1/2023, per le quali è scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento e non è stato richiesto un piano di rateizzazione, ancorché afferenti ai richiamati periodi d’imposta.

Le modalità di adesione alla definizione agevolata

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire in base agli articoli 2 e 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462.

Pertanto, il contribuente può:

  • • pagare integralmente le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  • • optare per il pagamento rateale, ossia dilazionare il versamento in 20 rate trimestrali di pari importo.

Nel caso in cui la rateizzazione sia già in corso, il pagamento delle somme dovute prosegue secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462.

È necessario rideterminare:

  • • la parte del piano di ammortamento relativa al trattamento sanzionatorio (sanzione agevolata del 3% - vedi oltre);
  • • eventualmente quella relativa alla durata del piano stesso;

poiché, fino al 31/12/2022, la disciplina prevedeva, per i debiti fino a euro 5.000,00, una rateizzazione massima pari a 8 rate trimestrali, mentre dal 1/1/2023 vi è la possibilità di rateizzare fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

I benefici in termini sanzionatori e di rateizzazione

I commi 153 e 155 hanno previsto che, ai fini dell’adesione alla procedura in parola, il contribuente debba corrispondere in misura integrale solo: le imposte; i contributi previdenziali; gli interessi (determinati, a decorrere dal 1°gennaio 2023, dal D.M. 13 dicembre 2022 nella misura del 5% annuo); le somme aggiuntive.

Al contrario, le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del 3%, invece del 10%, derivante dall’abbattimento ad 1/3 di quella ordinariamente applicabile (30%), previsto dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462.

Inoltre, nel comma 159 è previsto, in via generalizzata, il beneficio di una rateizzazione in 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’entità delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.

Le ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata

Nelle ipotesi di cui ai commi 153 e 155 se il contribuente non corrisponde, in tutto o in parte, le somme dovute, come rideterminate in base alle regole della definizione agevolata, la medesima non produce effetto e si applicano:

  • • le ordinarie discipline sanzionatorie, vale a dire la richiamata sanzione in misura integrale;
  • • l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle medesime somme.

Infine, per le comunicazioni afferenti al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, i termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

 

Piazza XX Settembre, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/181.00.22 - Fax 0332/181.00.23 - Email: info@studiocastagna.eu - P.IVA 01827970128
Uso dei Cookie - Privacy