Anno 2019

10 - Istruzioni per la trasmissione dei dati dei Corrispettivi giornalieri per gli Esercenti privi di Registratore Telematico

L'Agenzia delle Entrate ha previsto una procedura per l'invio telematico dei corrispettivi per gli esercenti non in possesso di registratore telematico alla data in cui scatterà l'obbligo di trasmissione.
Per accedere a tale funzione è necessario effettuare il login dal sito "Fatture e corrispettivi" con le proprie credenziali del Fisconline.

Il mio Studio ha redatto una breve e sintetica guida di supporto per le operazioni da effettuare. Per scaricarla è possibile cliccare

 

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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento in merito.

 

9 - Lo sai che vi sono importanti novità in materia di VERSAMENTI E COMPENSAZIONI CON F24?

Nella affannosa ricerca di gettito alla quale assistiamo da tempo viene introdotta nell'ordinamento una nuova disposizione normativa, giustificata dalla volontà di “perseguire” l’evasione e che, nei fatti, si traduce in un aggravio amministrativo e finanziario esclusivamente riferito a chi invece le imposte e le tasse le paga già.

Infatti il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) introduce disposizioni finalizzate ad "ampliare i limiti alle compensazioni sui versamenti da effettuare mediante presentazione dei modelli F24".

Per essere più precisi si intende per "compensazione" una operazione “orizzontale od esterna” con la quale si provvede a compiere un atto di annullamento di un debito (fiscale o contributivo) con contestuale opposizione di credito mediante invio del modello telematico di pagamento F24.

Primo provvedimento assunto:

è stato previsto l'inserimento dell’obbligo di presentazione del modello telematico F24 anche per compensazioni relative ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (ad es. crediti maturati per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”) oltre ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (Crediti di imposta concessi a favore di imprese) della dichiarazione dei redditi.

Secondo provvedimento assunto:

i crediti superiori all’importo di €uro 5.000,00 sono utilizzabili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Sorge quindi all'attenzione di imprenditori e professionisti un importante problema di liquidità per i soggetti che possono trovarsi nella situazione di vantare rilevanti crediti nelle proprie dichiarazioni fiscali per le ritenute (anche d’acconto) subite o per i versamenti effettiati in eccesso e che intendano utilizzarli per compensare altre posizioni a debito maturate per periodo d’imposta.

Terzo provvedimento assunto:

l’obbligo di presentazione del modello F24 è esteso anche a soggetti NON titolari di partita iva che debbano presentare un F24 con saldo positivo (che quindi riportano anche una compensazione parziale)

Sulla decorrenza di queste disposizioni la norma non è chiara. Infatti fa riferimento ad una decorrenza per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019.

Che cosa implichi operativamente questa disposizione non è ancora molto chiaro e si è in attesa di disposizioni ufficiali. Tuttavia la datazione della ricorrenza temporale alla fine del corrente periodo d'imposta "solare" farebbe presumere (come già in passato) l’applicazione della disposizione per tutte le posizioni in corso di regolazione e relative al periodo 2019. Si pensi infatti a tutti i pagamenti in maturazione a quella data ed a quelli che si effettuano, per esempio, a conguaglio per le trattenute effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti calcolare (per conguaglio) nel mese di dicembre.

Ma, come prima evidenziato, l’aspetto più rilevante è dato proprio dall’impatto sulla liquidità corrente di aziende e professionisti. È noto infatti che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è stato prorogato al 30/11 (di ogni anno) ne consegue pertanto che il rinvio temporale della facoltà di compensazione al 10mo gg successivo alla suddetta scadenza comporta nei fatti un rinvio ex lege della possibile compensazione che ha il sapore di un prestito forzoso allo Stato per le sue esigenze di cassa.

Si propone qui di seguito una tabella di sintesi delle nuove disposizioni.

 

Titolari di Partita Iva

Non titolari di Partita Iva

F24 senza compensazioni

Home banking

Oppure

Entratel/Fisconline

Cartaceo

oppure

Home banking

oppure

Entratel/Fisconline

F24 con compensazioni e saldo positivo, ossia con importo da versare

Entratel/Fisconline

Entratel/Fisconline

F24 con saldo a zero

Entratel/Fisconline

Entratel/Fisconline

 Il mio studio è a disposizione per eventuali approfondimenti in merito ai temi oggetto di approfondimento nella presente comunicazione circolare.

 

8 - Principi di corretta amministrazione - Pubblicazione degli indici necessari al monitoraggio d’attività di gestione (in una eventuale crisi d’impresa)

Come noto il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo codice della crisi d’impresa che introduce nel nostro ordinamento molti innovativi e importanti obblighi per le società e gli enti.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 13 il 27 ottobre 2019 il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) ha pubblicato il documento riassuntivo degli indici segnaletici per la verifica degli andamenti e delle performance aziendali. Il documento è ancora in attesa dell’approvazione da parte del MI.SE. (Ministero dello Sviluppo Economico) tuttavia già fin d’ora è possibile precisare le conseguenze operative più importanti di queste disposizioni.

Infatti le nuove normative comportano l’insorgere di obblighi:

  • in capo agli amministratori che si traducono nel dotare la società degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla struttura, al mercato ed alle condizioni operative del soggetto economico atti a monitorare costantemente l’andamento della gestione al fine di cogliere (eventualmente) l’esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo
  • in capo al collegio sindacale ed al revisore, nell’ambito della consueta attività di controllo e supervisione dell’attività aziendale, nuovi obblighi di segnalazione al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI) quando si ravvisano fondati indizi di crisi
  • in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agenti di riscossione) un analogo obbligo di segnalazione se il debito dell’impresa ha superato una soglia definita di importo rilevante.

Da questa breve descrizione si potrà comprendere come gli organi amministrativi delle aziende, società ed enti siano investiti da una grande responsabilità dovendo preoccuparsi (non solo) di allestire un “adeguato” sistema di reporting interno[1] che permetta un corretto monitoraggio degli andamenti dei valori aziendali, ma anche quale fattiva dimostrazione di aver posto in essere tutti i necessari strumenti offerti dalla tecnica aziendale per monitorare l’attività di gestione, verificare in concreto gli andamenti dell’impresa ed attuare i controlli previsti dalla legge. Quindi in concreto lo scenario si evolve imponendo l’adozione di un comportamento  proattivo che può anche prescindere dalla necessità di rilevare l’esistenza di crisi d’impresa e/o aziendale che possono anche non sussistere.

È quindi evidente che tutti gli organi di governo delle imprese si misureranno sempre di più con la richiesta di informazioni, correttezza ed applicazione aderente ai corretti principi di gestione valorizzando sempre di più coloro che saranno in grado di gestire con immediatezza e trasparenza questi obiettivi (banche in primo luogo, fornitori, sindacati, enti pubblici ecc.). Il processo è appena iniziato, ma tende inesorabilmente verso questa direzione.

Peraltro è evidente la ratio della disposizione che impone obblighi di comunicazione ed informativa esterna anche in capo al sindaco e/o al revisore (soggetti autonomi rispetto alla governance aziendale) costituiti anche in forma collegiale che devono osservare, rilevare e segnalare anche la “non” adeguatezza del sistema informativo e di reporting aziendale che non fosse sufficientemente strutturato o che non rilevasse i dati per come richiesti dalle nuove disposizioni.  

Tra i riferimenti contabili più importanti da monitorare figurano, ad esempio, gli indici che misurano i rapporti tra i flussi di cassa attesi e gli oneri dell’indebitamento e quello tra mezzi propri e mezzi di terzi nell’orizzonte temporale semestrale con la necessità di prevedere la capacità dell’impresa di assicurare la continuità della gestione aziendale (fino al termine dell’esercizio, o almeno per sei mesi se la durata residua è inferiore).

Il documento presentato dal CNDCEC fornisce un approccio metodologico molto interessante che si estrinseca nella fase di verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio. Il calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale e infine in caso di inaffidabilità del budget di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati gli altri indici economico finanziari proposti.

L’andamento dei flussi di cassa pertanto, oltre ad essere un valido strumento interpretativo della gestione aziendale, costituisce un presidio indispensabile per la dimostrazione e l’attestazione del rispetto dei principi di corretta gestione.

Questo Studio Professionale, con modalità di gestione ed assistenza innovative seguite già da molti anni e tarate sulle singole realtà aziendali, da tempo elabora e suggerisce l’implementazione di tali schemi operativi e ciò trova oggi ulteriore conforto nelle nuove disposizioni normative.

Il mio studio è a disposizione per tutti i necessari approfondimenti sui temi descritti in questa comunicazione oltre che per la verifica delle condizioni operative e di struttura della vostra gestione amministrativa e finanziaria anche direttamente presso la vostra sede aziendale.

 

[1] Totalmente diverso dalle scritture contabili obbligatorie siano esse civilistiche o fiscali

6 - Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – Prima applicazione (con rinvio dei termini) e contenuto dell’evoluzione normativa

Gli Isa (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) rappresentano una nuova metodologia di controllo volta a definire il grado di affidabilità/compliance, o di anomalia, di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, riconoscendo sulla base di questi parametri, alcuni benefici premiali. In pratica gli Isa dovrebbero assumere la funzione di pagelle in grado di valutare il grado di affidabilità del contribuente: tanto più alto sarà il “voto” ricevuto, tanto più il contribuente potrà accedere al sistema dei premi. Gli Isa rappresentano senz’altro un’evoluzione rispetto agli studi di settore, ma ancora sussistono criticità, anche tecniche, altre pratiche (i software di calcolo non sono ancora totalmente disponibili e/o completamente funzionanti) per la richiesta di accesso ai dati necessari a verificare il grado di affidabilità.

La storia degli Isa è stata molto travagliata dovendo peraltro riconoscere che, nei fatti, non sono in realtà una rivoluzione, a confronto con gli studi di settore, rappresentandone piuttosto un correttivo. L’impostazione dei due strumenti di calcolo è però molto diversa.

Il legislatore, nell’articolo 62-bis, del Dl 331/1993, aveva infatti introdotto gli studi di settore “al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice” e prevedeva, nel successivo articolo 62-sexies, che gli accertamenti di tipo analitico presuntivi potessero “essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.

Di segno opposto, invece, il primo comma del richiamato articolo 9-bis del Dl 50/2017, in cui si affermava che gli Isa venivano introdotti per “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”.

Per quanto riguarda il funzionamento pratico dello strumento si sottolinea come la valutazione dell’affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 consenta di riconoscere una riduzione dei termini per gli accertamenti, o il diritto a all’erogazione dei rimborsi fiscali in via prioritaria. Tanto più alto sarà il “voto” ricevuto, tanto più il contribuente potrà accedere ad un sistema di premi.

In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente a imposte dirette e Irap;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
  • Già da tempo si parlava, comunque, di abolire gli studi di settore, in quanto mezzo non idoneo a rilevare la realtà economica delle imprese, soprattutto in tempi di crisi.

Un ulteriore limite degli studi di settore era poi che applicavano un parametro singolo per imprese di fatturato e dimensioni diverse.

Anche il calcolo degli indici di affidabilità si basa su un metodo statistico-economico. Mentre però gli studi di settore si basavano su un calcolo statistico uguale per tutte le attività rientranti nello stesso cluster, gli Isa prevedono ora un calcolo basato su specifici indicatori per ogni attività individuata, a loro volta differenziati in indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia.

Ad indici bassi corrisponde una bassa affidabilità fiscale del soggetto, mentre più alto è il valore e più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto.

Una delle più importanti novità rispetto agli studi di settore è poi che nel calcolo viene applicato un modello di regressione che prende in considerazione i dati di 8 anni: in tal modo, utilizzando un periodo temporale più ampio (per gli studi di settore si misurava solo un anno) le informazioni dovrebbero essere più accurate. Insomma gli ISA rappresentano uno strumento molto più raffinato rispetto agli studi di settore il che non vuol dire che sia uno strumento esente da critiche e punti deboli, laddove, comunque, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 ha da ultimo, tra le altre, disposto:

  • l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali;
  • l’individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo;
  • la gestione delle deleghe agli intermediari;
  • la modifica del provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della modulistica Isa da utilizzare per il periodo d’imposta 2018.
  • Il provvedimento ha poi fissato in un range tra 8 e 9, i punteggi dei livelli di affidabilità che i contribuenti devono raggiungere per poter accedere ai benefici premiali indicati dal comma 12 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017.

Per accedere ai benefici è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo.
  • Per effettuare il calcolo a seguito del quale il contribuente conosce il proprio giudizio di affidabilità fiscale, c’è del resto bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano, anche di altri dati nella disponibilità dell’Agenzia.

Tali ulteriori informazioni consistono sia in dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti e sia in dati “precalcolati” (quali, ad esempio, la media di alcune variabili dichiarate nelle precedenti annualità, quali il valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali etc.) e possono essere acquisite puntualmente o massivamente.

L’acquisizione puntuale da parte del contribuente (o dell’intermediario) può avvenire attraverso la consultazione del Cassetto fiscale, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline.

Il problema è che, ad oggi, il software, indispensabile per mettere i contribuenti nelle condizioni di conoscere il proprio livello di affidabilità, non è ancora stato rilasciato nella sua versione definitiva e pertanto è stata disposta una prima proroga dei termini dal 1° luglio al 22 luglio 2019, termine che peraltro si sta votando di posticipare al prossimo 30/9/2019 senza l’aggravio dello 0,40% di interesse per tutti coloro che rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento.

Da ultimo segnalo che, in ogni caso, questo studio provvederà all’elaborazione ed alla comunicazione dei dati tentando di rispettare i termini più contenuti anche perché il rinvio della scadenza non incide sui termini di versamento. In pratica coloro che si avvarranno della proroga vedranno ridursi i giorni disponibili per eventuali rateazioni sul pagamento delle imposte il cui termine finale è, in ogni caso fissato per il 30 novembre con la scadenza di versamento del secondo acconto per il corrente esercizio 2019.

Vi invito a contattare questo Studio per qualsiasi necessità o esigenza informativa o per approfondire gli aspetti trattati nella presente circolare.

7 - Le novità (positive) del Decreto Crescita (LEGGE 28/6/19, N. 58 pubbl. G.U. N.151 DEL 29/6/19)

Ci sono due importanti modifiche nella definitiva formulazione della legge che è entrata in vigore dal 1 maggio 2019 che meritano una segnalazione:

1)le nuove (e più estese) disposizioni per il ravvedimento operoso (applicabile anche in forma frazionata).

2)la possibilità di evitare la tassazione per i canoni di locazione non riscossi e per i quali si è ottenuta ingiunzione di pagamento o di sfratto.

Per quanto concerne il ravvedimento operoso si segnala l’introduzione dell’art. 13-bis D.Lgs. 472/1997 che estende l’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso contenuta nel precedente articolo 13.

In sostanza vengono recepiti, in una norma primaria, alcuni orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate in propri interventi interpretativi (circolari) in materia di versamento frazionato dell’imposta o di versamento tardivo dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

Tale nuova disposizione ha effetto anche per il passato e quindi sdogana il comportamento seguito da molti contribuenti di procedere con un versamento frazionato, di un unico importo, sul quale si erano operati i dovuti calcoli (sempre frazionati) per il tributo, per la sanzione e per gli interessi

Non si tratta di autorizzare la “rateazione” dell’importo complessivo dovuto, quanto il riconoscimento che la sanzione ridotta è riconosciuta nei limiti dell’importo del tributo versato pro tempore in ogni pagamento effettuato.

In ogni caso resta applicabile il principio generale secondo il quale se prima del pagamento della sanzione e degli interessi, è notificato un avviso bonario, il contribuente perde la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso e comunque la disciplina è applicabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Di sicuro interesse, soprattutto in questo periodo dedicato alla redazione delle dichiarazioni dei redditi, è anche la seconda previsione normativa.

Infatti nel nostro ordinamento non era prevista la possibilità di defalcare dal reddito fondiario i canoni maturati e non riscossi dagli inquilini morosi nel pagamento degli affitti.

In pratica l’art. 3-quinquies della legge prevede che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione ad uso abitativo, non sono tassati dal momento in cui si prova la mancata percezione mediante l’ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto per morosità.

La nuova disciplina si applica (direttamente) però solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dall’1.1.2020.

Per i contratti stipulati prima di tale data resta fermo, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

Si ricorda, infatti, che nella disciplina previgente che, dunque, si applica ancora ai contratti in corso, il momento a partire dal quale i canoni non riscossi non sono assoggettati a tassazione è rappresentato dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto.

Pare comunque opportuno precisare che per i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si dovrà procedere con l’assoggettamento ad imposizione secondo l'istituto della tassazione separata, applicando cioè all'ammontare percepito in ritardo l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui questi stessi importi sono percepiti.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento si rendesse necessario sugli argomenti trattati nella presente circolare informativa.

4 - Il prossimo 31 maggio 2019 scade il termine per aderire alla Sanatoria delle Irregolarità Formali

In data 15 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 11/E relativa alla sanatoria delle violazioni formali di cui all’art. 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. In particolare l’articolo 9 (Irregolarità formali) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018” con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta.

La regolarizzazione di cui all’articolo 9 è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

  1. versamento delle somme dovute;
  2. rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

In ordine al versamento delle somme dovute.

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero - come precisato dal provvedimento - in un’unica soluzione entro il 31  maggio 2019.

Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24 indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo (PF99), secondo le modalità riportate nella risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019.

Per quanto concerne i periodi d’imposta

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità, infrazioni o inosservanze, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza dall’accertamento (5 anni) alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d’imposta che intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare. Se l’irregolarità o l’omissione non è riferibile ad alcun periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui la stessa è stata commessa. Ciò accade con specifico riferimento alle violazioni commesse dai sostituti, intermediari o altri soggetti tenuti all’invio di comunicazioni o dichiarazioni per conto di altri soggetti.

Pertanto l’errato invio dei dati all’anagrafe tributaria da parte delle banche, di Poste italiane Spa o degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, può essere regolarizzato indicando nel modello F24 l’anno solare in cui sono stati trasmessi i dati errati.

Con riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni

Il comma 3 dell’articolo 9 prevede che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e la “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020.

Ne deriva, in generale, l’obbligo di rimuovere - per ciascun periodo d’imposta - tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata. Tuttavia, il provvedimento, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse,

consente, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance). Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. In tale evenienza, affinché la definizione possa ritenersi perfezionata occorre necessariamente rimuovere la violazione entro il 2 marzo 2020, ovvero entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio.

Come di consueto il mio studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore sul tema oggetto della presente circolare informativa.

5 - : Termine emissione fatture – Indicazioni sulla conclusione del periodo transitorio di tolleranza per l’applicazione delle sanzioni

Rinviando la vostra cortese att.ne alle mie precedenti comunicazioni sul tema rammento che dal 1° gennaio 2019 l’emissione di una fattura con modalità diverse da quelle elettroniche, e quindi non in formato xml e senza invio tramite Sdi, equivale a non averla emessa.

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 (contribuenti trimestrali) e sino a settembre 2019 (contribuenti mensili), non trovano tuttavia applicazione le sanzioni ordinarie per omessa o tardiva fatturazione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine normativamente stabilito, ma comunque in un momento tale da poter far concorrere l’imposta alla corretta liquidazione di periodo sia mensile o trimestrale. Pertanto dal 17 novembre 2019, scaduto il periodo di moratoria le sanzioni vengono invece contestate nella misura piena come previste dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997 (dal 90 al 180% dell’imposta indicata nel documento di vendita). Si rammenta altresì che l’applicazione ridotta della sanzione al 20% si applica quando la fattura, seppure emessa tardivamente in elettronico, partecipa comunque alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo perché in caso contrario a tale circostanza, si somma anche la sanzione relativa all’omesso o ritardato versamento dell’imposta (30%).

Per quanto invece attiene alla tempistica di emissione del documento è intervenuta, proprio negli ultimi giorni, la circolare 14/E pubblicata il 17/6/2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la “data documento” da valorizzare sul file deve essere sempre quella dell'operazione a prescindere dalla successiva documentazione mediante invio al sistema Sdi.

Possono così finalmente superarsi tutte quelle pratiche realizzate “forzando” i sistemi operativi per indicare sul tracciato come data di emissione quella della trasmissione allo Sdi, le quali, il più delle volte, non coincidono.

Per quanto fin qui descritto ne consegue che dal 1/7/2019 le fatture immediate possono essere emesse entro 10 giorni (12 gg secondo la modifica prevista dal DL Crescita in corso di approvazione in questi giorni) dall'effettuazione dell'operazione indicando anche la data in cui si è realizzata la cessione di beni o la prestazione di servizi se diversa da quella di emissione. È il caso ad esempio di coloro che, per vari motivi, non applicano il sistema di fatturazione elettronica ed utilizzano ancora il sistema cartaceo: in tale circostanza dovranno procedere con l’indicazione nel documento di entrambe le date.  

La non contestualità tra momento di effettuazione e documentazione della stessa vale per tutte le fatture, comprese quelle trasmesse tramite Sdi: per queste ultime, tuttavia, sarà lo stesso Sistema ad attestare data e orario di avvenuta “trasmissione”. In pratica si dovrà procedere ad emettere la fattura nei corretti termini di emissioni previsti dall’art. 6 del DPR 633/72 (consegna o spedizione per i beni mobili, ultimazione della prestazione per i servizi, stipula atto per il trasferimento immobiliare ecc. e comunque alla data di incasso del corrispettivo se anticipata rispetto alle precedenti).  Il sistema di interscambio apporrà la data che sarà poi assunta da colui che riceverà il documento.

Nessuna modifica normativa ha invece interessato le fatture differite che possono essere emesse (e quindi trasmesse al Sdi) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione come certificata da documento commerciale, Ddt o altro documento idoneo.

Allo stesso modo delle fatture immediate trasmesse non contestualmente all'effettuazione dell'operazione, anche sul tracciato xml delle differite andrà indicato nel campo “Data” quella riportata, ad esempio, sul documento di trasporto, decorrendo da tale momento gli obblighi fiscali di registrazione e liquidazione dell'imposta. La circolare si sofferma sul punto con una opportuna semplificazione precisando che se la fattura differita descrive le consegne dei beni effettuate nei giorni 2, 14, 28 del mese precedente la fattura dovrà riportare la data del 28 (nell’esempio corrispondente all’ultima consegna o spedizione) ed essere emessa (trasmessa, inviata) a mezzo del servizio SDI dal giorno 1 al 15 del mese successivo.

Infine per quanto attiene la registrazione dei documenti si rammenta che da 24 ottobre 2018 le fatture emesse, sia immediate che differite, possono essere annotate nel registro Iva vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. L’unica eccezione è rappresentata dalle fatture differite relative a triangolazioni nazionali, la cui registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. In pratica per questa fattispecie il doppio passaggio dei beni non consente il rinvio dei termini di emissione dei documenti al secondo mese successivo, ma valgono sempre quelli ordinari.

Ai fini del rispetto dei principi di ordinata contabilità, in caso fatture immediate, alcune emesse contestualmente all'effettuazione dell'operazione, altre avvalendosi invece del periodo dei 10 (12) giorni per la trasmissione, l'operatore è tenuto ad individuarle distintamente utilizzando o una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, ovvero registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo. In ogni caso si deve rispettare il periodo di competenza per la corretta imputazione del tributo iva indicato nella fattura ai fini della liquidazione e del versamento.

Per quanto descritto vi invito a presidiare con la dovuta attenzione questi importanti passaggi normativi e di rapportarvi con lo scrivente Studio per qualsiasi necessità o esigenza informativa riteneste opportuno avere in merito.

3 - Dal 1/4/2019 è possibile inoltrare domanda per l'Assegno del Nucleo Familiare

Vi segnalo che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

La domanda potrà essere inoltrata mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dal 1° aprile 2019.
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il precedente modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite direttamente dai datori di lavoro.

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, sempre esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Il mio studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento si ritenesse opportuno avere sul tema oggetto della presente circolare informativa.

 

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