14 - Definitivo avvio delle procedure di “RISOLUZIONE” degli istituti di Credito e l’applicazione del “BAIL IN”

Riprendo quanto da me già evidenziato alla vostra attenzione nella mia precedente circolare 9/2015 per fornire ulteriori dati e spunti di riflessione per le migliori decisioni di collocazione della propria liquidità presso gli istituti di credito.

La normativa di riferimento è già in parte operativa e tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2016, entrerà definitivamente in vigore la disciplina in merito alla crisi degli istituti di credito.

La definizione utilizzata dalla normativa è tecnicamente definita di “risoluzione”, ma i termini non mutano la sostanza che nel merito attiene e rinvia agli istituti della Liquidazione Coatta Amministrativa (in pratica la disciplina del fallimento per questi enti).

Questa nuova previsione normativa che, lo si ricorda, è già stata approvata dall’Italia in ambito europeo, prevede un salvataggio dell’ente effettuato attraverso la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti (come quelli dei correntisti che abbiano depositato più di 100mila euro) o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a risolvere la crisi e a mantenere la fiducia del mercato non più con soldi pubblici dello Stato e/o delle banche centrali (come è stato sino a oggi).

Si è parlato di ‘prelievo forzoso’, e certo il recente caso delle quattro banche salvate per decreto, anche se ancora al di fuori delle procedure legate al bail-in, ha suscitato non poche polemiche, e fatto intuire che il rischio aumenta all’aumentare dei problemi finanziari dei vari istituti di credito.

Non tutti i risparmiatori avranno tempo e competenze per leggere i bilanci della propria banca, ma qualche precauzione può essere presa da tutti. Per esempio, un indicatore divenuto importante per rilevare lo ‘stato di salute’ di un istituto bancario è il Common equity tier 1 (Cet1), indicatore che rapporta il patrimonio netto della banca (capitale sociale più riserve) ai rischi assunti, ovvero si misura il totale delle attività ponderate per il rischio.

Le norme europee prevedono come ‘pavimento minimo’ per le banche un Cet1 Ratio dell’8,5%, che equivale a dire che una banca può effettuare investimenti (finanziamenti, prestiti, mutui, investimenti su titoli ecc) ponderati per il rischio superiori a 12,5 volte il capitale proprio. Più questo indicatore è elevato, maggiore dovrebbe essere la solidità dell’istituto, ovvero la capacità di affrontare eventuali scenari negativi. In generale un livello sotto il 9% non è considerato sufficiente, e sotto l’8% è assolutamente a rischio.

Per quanto fin qui illustrato vi rinvio alla tabella che segue, descrittiva dell’indice dei maggiori istituti presenti nella provincia di Varese ed i dati relativi alla loro performance patrimoniale.

Ovviamente, senza provocare alcun allarmismo, si tratta di avviare una valutazione sull’istituto di credito “sotto casa” e considerare anche queste variabili dalle quali non possono essere escluse considerazioni in merito al limite della garanzia offerta dal fondo nazionale appositamente istituito e dalle sue regole di funzionamento.

Il "Bail In" si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che ci investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. L'ordine di priorità per il BAIL IN è dunque il seguente:

  • Gli azionisti;
  • I detentori di altri titoli di capitale;
  • Gli altri creditori "subordinati" (*);
  • I creditori Chirografari;
  • Le persone fisiche titolari di depositi per importi eccedente i 100 Mila Euro (**);
  • Il Fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al Bail In al posto dei depositanti protetti.
  • I depositi fino a 100 Mila Euro sono esclusi dal bail in.

(*) Occorre comunque prestare attenzione alla tipologia di "subordinazione" che ogni titolo si porta in dote proprio perché è diverso il livello di garanzia e quindi di valutazione del rapporto con gli indici di tutela individuati dai vincoli di Basilea (8,50% CET1 e 12,50% CET2 - NB i parametri della tabella che segue sono espressi solo per CET1).

(**) ll deposito titoli è escluso da questo limite. Il portafoglio titoli è, in pratica, un dossier separato dalle somme depositate presso l’istituto di credito e quindi non rientra nel computo del suddetto limite tuttavia, in caso di default di un istituto di credito occorrerà considerare se in questo portafoglio sono contenuti titoli dell’istituto stesso per il quale si applica la risoluzione. Va da sé che se vi sono titoli di tale tipologia nel proprio portafoglio  questi investimenti subiranno le perdite previste, ma esclusivamente per tale ragione.

 

ISTITUTO BANCARIO

CET1 (%)

Settembre 2015

CET1 (%)

Agosto 2015

CET1 (%)

Dicembre 2014

Fineco

20,43

20,79

19,08

Banca Mediolanum

18,80

18,50

18,43

Gruppo Banca Ifis

15,34

15,34

13,89

Credem

13,64

11,77

11,12

Banca Generali

13,40

13,40

13,20

Intesa San Paolo

13,40

12,40

13,55

Ubi Banca Popolare Commercio e industria

13,00

12,90

12,33

Gruppo Bancario Banco Popolare

12,70

12,30

11,87

Mediobanca

12,45

11,00

11,08

Banca Carige

12,20

12,20

8,42

Monte Paschi di Siena

12,00

11,70

8,67

Credito Valtellinese

11,72

11,40

10,97

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

11,62

11,50

11,26

Banca Popolare di Milano

11,44

11,35

11,58

Cariparma

11,02

n.d

11,18

Gruppo Banco Desio

10,65

10,60

10,30

Unicredit Banca

10,53

10,53

10,26

Banca Popolare di Sondrio

10,14

10,14

9,81

Banca Sella

9,37

11,13

8,95

Veneto Banca

8,37

7,12

9,40

Banca Popolare di Vicenza

6,81

6,80

10,44

Unipol

n.d.

17,60

8,27

Banca Ifigest

n.d.

14,63

n.d

Che Banca!

n.d.

12,45

n.d.

Deutsche Bank

n.d

11,50

8,53

Nel salvaguardare la libera scelta di ognuno pare opportuno sottolineare che la diversificazione dei propri investimenti costituisce uno dei criteri più coerenti e razionali per affrontare i problemi di cui si tratta. Se dopo questo esame sussistessero ancora dei dubbi sulla costruzione del proprio portafoglio o comunque dei propri investimenti in genere, sarà opportuno e necessario richiedere al proprio gestore una nuova predisposizione del questionario MIFID attraverso il quale è possibile valutare il livello di rischio adeguato per gli investimenti effettuati attraverso l'apprezzamento della personale propensione al rischio stesso in relazione alle proprie condizioni soggettive.

io resta, come sempre, a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità informativa o documentale si ritenesse opportuno avere in merito.

 

 

13 – BOZZA LEGGE DI STABILITA' 2016 – MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

La Bozza della Legge di Stabilità 2016, approvata dal governo il 16 ottobre scorso, ha introdotto importanti modifiche al regime forfettario che, a partire dal 1 gennaio 2016, sarà l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso di determinati requisiti.

Tali modifiche si sono rese necessarie dopo le numerose critiche ricevute, in particolar modo, da alcune categorie economiche (ad esempio i professionisti), particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per poter accedere al nuovo regime fiscale agevolato.

La Legge di Stabilità 2015, aveva infatti introdotto il nuovo regime, operativo dal 1 gennaio 2015, per sostituire tutti i precedenti regimi agevolati con la sola clausola di salvaguardia” per i contribuenti minimi, ovverosia, quei soggetti che si erano avvalsi del regime fiscale di vantaggio entro il 31/12/2014, potevano continuare ad usufruirne per l'intero periodo che residuava.

Successivamente, il Decreto “Milleproroghe”, viste le critiche ricevute, introduceva, tra le altre, un’importantissima disposizione che derogava l’abrogazione del regime dei minimi prorogandolo fino al 31/12/2015. Pertanto, alla luce di tali disposizioni normative, fino alla fine di quest’anno, chi intende intraprendere una nuova attività può ancora decidere quale dei due regimi avvalersi:

  • il regime dei minimi;
  • Il regime forfetario.

Tenuto conto del poco “successo” e delle forti polemiche, il Governo, nella bozza della nuova Legge di Stabilità ha introdotto alcune modifiche interessanti, tali da rendere il regime forfetario fruibile ad una platea più ampia di contribuenti salvaguardando anche, le categorie di contribuenti precedentemente penalizzate.

in particolare ha introdotto le seguenti novità:

  • viene prevista l’abrogazione della lettera d) del comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 che prevedeva, tra i requisiti per accedere al regime, la prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • a fronte dell’abrogazione di cui al punto precedente viene previsto l’inserimento, al comma 57 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che disciplina le cause ostative di accesso al regime forfetario, della lettera d-bis) che preclude l’accesso al regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia diventa però irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato;
  • si prevede poi l’introduzione di una modifica all’agevolazione prevista per le start up, ovvero i soggetti che iniziano una nuova attività: viene sostituita la possibilità per i primi tre anni di attività di applicare l’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell’anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere di un’aliquota ridotta al 5%. Di fatto l’abrogato regime dei minimi viene fatto confluire all’interno del nuovo regime forfetario, diventando così il regime applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività;
  • ulteriori novità sono previste anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive: viene sostituito il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che prevedeva per i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps la possibilità di non applicare il minimale contributivo ai fini del versamento dei contributi, i quali potevano essere versati unicamente sul reddito dichiarato: in luogo dell’esonero dal minimale viene invece prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti;
  • infine, la proposta sicuramente di maggior rilievo sta nella modifica e conseguente sostituzione dell’allegato 4 annesso alla Legge n. 190/2014, ovvero l’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario. La bozza della Legge di Stabilità 2016 prevede l’aumento di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l’aumento sarà di 15.000 euro. Quindi, ad esempio, proprio in riferimento alle attività professionali, per le quali la soglia inizialmente prevista per l’accesso era pari ad euro 15.000, dal 2016, se la previsione sarà confermata, sarà possibile accedere/permanere nel regime forfetario per coloro che, nel rispetto degli altri requisiti, hanno conseguito o prevedono di conseguire un volume di ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro.

 

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

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