12/E - JOBS ACT – Quinto approfondimento dei temi proposti

E) CONTRATTO A TEMPO PARZIALE. NOVITA'

Il Legislatore non richiama più la classica tripartizione dell'orario di lavoro a tempo parziale in orizzontale, verticale e misto che, dunque, perde rilievo a fini giuridici. Vero è, tuttavia, che detta tripartizione corrisponde a precise modalità organizzative del part-time che ben potranno dunque essere ancora richiamate dalla prassi contrattuali.

Ai sensi del nuovo articolo 5 del D. Lgs. n.81/2015, nel contratto di lavoro a tempo parziale va data puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della esatta collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno con ciò appunto rinviando, di fatto, ai diversi modelli organizzativi del lavoro a orario ridotto (orizzontale, verticale, misto).

Rispetto ai punti nodali dell'istituto, e cioè il ricorso a clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazione) e/o flessibili (variazione della collocazione oraria della prestazione) e al lavoro supplementare, l'elemento di maggiore innovazione, ferma restando la necessità del consenso del prestatore di lavoro, sta nella possibilità di loro utilizzo, entro certi limiti, anche in assenza di specifiche regolazioni collettive (art. 6).

Con specifico riferimento alle nuove clausole elastiche, che ricomprendono le ipotesi di clausole flessibili (variazione della collocazione oraria della prestazione), nel caso in cui il contratto collettivo applicabile non contenga una specifica disciplina, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione ex legge Biagi.

Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può comunque sempre richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare (a differenza di quelle elastiche che vanno concordate in sede di stipulazione del contratto) in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.

Tanto nel settore pubblico che in quello privato, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. Ciò a condizione che la malattia (parzialmente) invalidante sia accertata da una commissione medica istituita presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno al termine della malattia.

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

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