12/G - JOBS ACT – Settimo approfondimento dei temi proposti

G) LAVORO ACCESSORIO DOPO LE MODIFICHE DEL JOBS ACT

Il D. Lgs. n.81/2015 apporta alcune modifiche anche al contratto di lavoro accessorio.

Aumenta il limite massimo (da Euro 5.000 ad Euro 7.000 euro nel corso di un anno civile) entro cui deve rientrare il compenso complessivo percepito dal lavoratore da tutti i committenti perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio.

Rimane immutato il limite di € 2.000,00 riferito alle attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente, rivalutati annualmente.

Sul punto si osserva che l'importo netto è stato già rivalutato ad € 2.020,00 per l'anno 2015 (Inps, circ. 77/2015).

Rispetto alla precedente formulazione viene meno il riferimento all'”anno solare” a favore della nozione di ”anno civile”, da intendersi come periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Una interessante innovazione è la stabilizzazione della previsione secondo la quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in qualsiasi settore inclusi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000,00 di compenso per anno civile.

Il decreto legislativo prevede il divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Importanti novità sono previste riguardo all'utilizzo dei buoni orari.

I committenti imprenditori o professionisti potranno acquistarli esclusivamente attraverso modalità telematiche, mentre gli altri committenti potranno continuare a servirsi del tradizionale canale delle rivendite autorizzate.

Circa l'importo del voucher, il decreto legislativo prevede la fissazione del valore nominale da parte di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, «tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.».

In attesa della emanazione del decreto, l'importo è fissato in € 10,00

È inoltre prevista, da parte dei soli committenti imprenditori e professionisti, una comunicazione alla Direzione territoriale del Lavoro competente, da effettuarsi attraverso modalità telematiche, inclusi sms o posta elettronica, prima dell'inizio della prestazione lavorativa (con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg. successivi) contenente i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore ed Il luogo di svolgimento della prestazione.

Non sono invece previsti obblighi di comunicazione per le altre tipologie di committenti.

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

12/F - JOBS ACT – Sesto approfondimento dei temi proposti

F) DISCIPLINA DELLE MANSIONI: RISCRITTO L'ART.2103 C.C.

Quattro sono sostanzialmente le regole in materia di modifica delle mansioni.

  • La prima è prevista dal primo comma del nuovo art. 2103 c.c.. e riguarda la possibilità per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse e, quindi, eventualmente anche inferiori, purché esse siano riconducibili allo stesso livello ed alla stessa categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
  • La seconda regola è prevista dal secondo comma del nuovo art. 2103 e prevede la possibilità di assegnare il lavoratore alle mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, a condizione che rientrino nella medesima categoria legale e che la variazione sia giustificata da una «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore» .
  • La terza regola introdotta è prevista dal sesto comma del nuovo art. 2103 c.c.. e riguarda la possibilità che vengano stipulati accordi individuali di modifica in peius delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento (anche oltre, quindi, il livello immediatamente inferiore) e della retribuzione. Un accordo del genere potrà essere stipulato solo a condizione che esso serva a tutelare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Quindi, la retribuzione e la categoria legale possono essere modificate in peius solo in presenza di un accordo con il lavoratore che consenta a quest'ultimo di soddisfare proprie esigenze lavorative (evitare il licenziamento o ampliare la propria formazione per acquisire una diversa professionalità) o personali. La disposizione in esame prevede espressamente che tali accordi vengano sottoscritti nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c. (Dtl o sede sindacale)., oppure davanti le commissioni di certificazione.
  • La quarta regola riguarda l'assegnazione di mansioni superiori, che diviene definitiva dopo sei mesi (al posto dei tre mesi previsti dalla norma abrogata) continuativi. A differenza di prima, quindi, il datore di lavoro ha più tempo per provare le capacità del lavoratore a svolgere le mansioni superiori, in linea, peraltro, con il periodo di prova che può, nel massimo avere una durata di sei mesi. A differenza di prima, inoltre, la norma specifica che il periodo di sei mesi deve essere continuativo e non frazionato. Infine, un'importante specificazione che è stata introdotta nella disposizione in esame riguarda la possibilità che il lavoratore manifesti una volontà contraria all'assegnazione definitiva alla mansione superiore.

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

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