2 - Maxi Ammortamenti

La Legge di Stabilità, con i commi 91-94 e 97 dell'art.1, introduce un'agevolazione rivolta ad incentivare l'acquisto di beni strumentali nuovi (quasi tutti), che si rifletterà in un vantaggio fiscale per la durata dell'ammortamento del bene. Ci si dovrà pertanto attivare per svolgere tutti gli opportuni approfondimenti di analisi e verifica delle convenienze economiche di un investimento apparentemente chiare dalla nuova proposta normativa.

Infatti, nel caso di effettuazione di investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione viene maggiorato del 40%.

Resta da capire come tale maggiorazione potrà essere fatta valere nel caso di acquisizione di beni con contratti di locazione finanziaria mentre, sarà abbastanza pacifica, l'applicazione di tale norma nel caso di acquisto diretto di un bene che vedrà l'incremento - ai soli fini fiscali - del costo di acquisizione (e si presume non degli oneri accessori, ad esempio gli interessi passivi ex art.110, co.1, lett. b,TUIR).

Il riferimento temporale di limitazione dell'agevolazione non è quindi per l'effettiva fruizione del beneficio, ma individua il lasso temporale entro il quale effettuare gli investimenti i cui ammortamenti beneficeranno dell'agevolazione lungo la loro vita utile.

Il che significa che se saranno ceduti cesseranno per il cessionario di produrre lo stesso beneficio, rimanendo per il cedente non variate le modalità di determinazione e trattamento di minusvalenze e plusvalenze.

Tale agevolazione non si applica a tutti i beni, infatti sono esclusi: i beni immateriali; i beni che hanno una vita economica più lunga (il limite è individuato con la soglia dell'ammortamento - previsto dal D.M. 31.12. 1988 - del 6,5 %); i fabbricati e le costruzioni; specifiche tipologie di beni, previste dall'Allegato 3 della stessa Legge di Stabilità 2016. Sono invece compresi gli autoveicoli, ex art.164, co.1, lett. b, TUIR.

Il mio studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.

 

 

 

1 - Legge di stabilità 2016 - Le nuove norme sull’utilizzo del contante

La disciplina sull’utilizzo del contante cambiano nuovamente veste.

Così è infatti stabilito ai commi nn° 898 e 899 che così testualmente recitano:

898.“All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille».

899. “All’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila». (cd. attività dei Cambiavalute)

La legge di stabilità 2016 quindi interviene sulla disciplina recata dal D.Lgs. 231/07, innalzando la soglia di utilizzo del contante nelle transazioni a 2.999,99 euro, in luogo del limite attualmente vigente (e tale fino al 31 dicembre 2015) di 999,99 euro.

Più in particolare si segnala che il limite dei pagamenti in contanti 2016 passa a 2.999,99 euro per il trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore e per i libretti di Deposito al Portatore nonché per i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.

Come noto la limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale dello stesso restando ovviamente la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.

Restano invece sostanzialmente invariate le modifiche che erano già state apportate alla disciplina sull’utilizzo del contante per particolari tipologie di transazioni economiche quali ad esempio i pagamenti dei canoni di affitto.

Nessuna modifica è intervenuta per quanto attiene gli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Si rammenta che il trasferimento di contante oltre soglia è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia stabilita per legge secondo le accezioni che sono state già evidenziate nelle mie precedenti comunicazioni circolari sul tema. Infatti la disposizione normativa prevede che si debba ritenere frazionata un’operazione che sia unitaria sotto il profilo economico al valore soglia (3.000,00) posta in essere attraverso più operazioni ognuna singolarmente inferiore ai predetti limiti effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo. In altri termini il valore dell’operazione va inteso come valore complessivamente da trasferire e pertanto sono irregolari tutti i trasferimenti artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.

Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si ritenesse opportuno avere in merito.

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