6 - Richiesta di finanziamento con accesso al fondo di garanzia pubblica

Il Decreto liquidità, già illustrato nelle precedenti informative di questo Studio, ha introdotto la possibilità, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza da Covid-19, di accedere ad un finanziamento di 25.000 euro da parte delle banche.

Si tratta di uno degli aspetti più delicati e attesi del D.L. 8/4/2020 n. 23 pubblicato nei giorni scorsi che consente (dovrebbe consentire) di ottenere credito per i piccoli imprenditori ed i professionisti (ed artisti) con procedure “semplificate” accedendo al Fondo Centrale di Garanzia, con copertura del 100%, purché sussistano determinati requisiti.

Al riguardo si segnala che è disponibile sul sito del Fondo di Garanzia il modulo per l’accesso alla garanzia pubblica sul finanziamento da 25mila euro, come previsto dal decreto Liquidità, modulo che viene comunque allegato alla presente informativa.

Chi è interessato ad usufruire della garanzia del Fondo dovrà compilare il modulo e inviarlo per mail (anche non certificata) alla propria banca alla quale intende richiedere il finanziamento.

Più in particolare si precisa che l’articolo 13, lettera m) del decreto ammette alla garanzia del Fondo Centrale (di garanzia) i finanziamenti erogati verso soggetti “la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19” (situazione da autocertificare).

I finanziamenti dovranno rispettare la quota massima del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque saranno erogati per un importo non superiore agli ormai famosi 25.000 euro. Quelli che saranno richiesti per entità superiori NON saranno interamente coperti dalla garanzia e devono essere gestiti con una apposita istruttoria fidi da parte dell’istituto di credito.

La volontà del Legislatore infatti è che questi prestiti di limitato importo (fino a €uro 25.000) vengano concessi senza valutazione del merito creditizio del richiedente, quindi automaticamente e gratuitamente, salva solo la verifica formale dei requisiti e senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia. Ma è evidente che ogni istituto di credito rispetterà la propria policy aziendale per le erogazioni e disciplinerà l’analisi delle singole situazioni che magari sono già note. Si potrebbe quindi verificare il caso che l’istituto di credito neghi comunque questa possibilità o che richieda garanzie collaterali nel caso in cui il Fondo di Garanzia dello Stato non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la domanda.

Il prestito dovrà avere la durata massima di sei anni (quindi all’interno di questo intervallo di tempo ogni azienda, in accordo con la banca, potrà individuare una diversa durata) con un periodo di preammortamento pari a 24 mesi nel quale, cioè, verrà rimborsata solo la quota interessi, rinviando la quota capitale.

La disciplina normativa sulla regolazione del tasso di interesse è molto complessa e quindi non si ritiene opportuno approfondire questo tema nella presente informativa, ma certamente siamo a disposizione per verificare la singola proposta che l’istituto potrà formulare ai richiedenti in sede di istruzione della domanda.

È molto importante tenere in debita considerazione le attestazioni che dovranno essere rese in sede di presentazione della domanda come dettagliate nella pagina 2 del modulo allegato alla presente.

Il mio Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti sugli aspetti trattati nella presente informativa.

 

 

5 - Misure di sostegno al reddito per i Professionisti iscritti ad Ordini ed Albi professionali

Sabato è stato finalmente sottoscritto il decreto interministeriale tra MEF e Lavoro per la regolamentazione del contributo di €uro 600,00 che dovrà essere liquidato ai titolari di partita IVA iscritti tra le professioni ordinistiche. Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020.

Inutile precisare che il fondo stanziato (200 Milioni di €uro per l’intero intervento e per tutte le professioni) appare del tutto insufficiente per le esigenze date dall’emergenza e comunque il valore è ancor più contestabile proprio in considerazione della modalità di attribuzione dell’indennità sancita nel decreto.

Infatti saranno le rispettive casse di previdenza professionali ad occuparsi della procedura e, vista la scarsità delle risorse, si profila per queste una modalità di accesso con la forma del Click Day (forma esclusa per gli altri lavoratori autonomi) e per via della modalità di determinazione dei limiti di accesso al beneficio stesso.

Volendo soprassedere sulla scarsa chiarezza dei passaggi normativi del comma 2 lettere a) e b) dove viene rispettivamente indicato che a)…l’attività  è stata limitata (redditi fino a €uro 35.000) e b)…l’attività sia cessata, ridotta a sospesa (redditi da 35.000 a 50.000), si precisa che l’ingiustizia è proprio nei termini stessi.

Infatti viene chiarito che si deve fare il raffronto tra l’attuale primo trimestre 2020 e quello del primo trimestre del 2019. Se quindi abbiamo quest'ultimo dato (lo recuperiamo dalla gestione dello scorso anno) dobbiamo accelerare enormemente le elaborazioni di questo primo trimestre (viene infatti precisato che deve essere considerato il reddito come differenza tra i ricavi ed i costi di periodo). Ma v’è di più. Si deve attestare (ndr: con autocertificazione penale) che tutto ciò è dipeso dal COVID-19.

Non è finita qui purtroppo. Si deve anche attestare di non essere percettori una delle altre indennità CIG, nelle varie forme, indennità CO.CO.CO., Gestioni Artigiani e/Commercianti, stagionali turismo, sportivi.

Dovremmo poi considerare il problema relativo alla sospensione, interruzione, cessazione del lavoro e della partita Iva[1].

Da ultimo rammento che ogni Cassa di Previdenza deve poi dettagliare ai due Ministeri, a partire dal giorno 8/4, i risultati di questi interventi perché se le risorse si riveleranno scarse, come pare di poter presumere, occorrerà ridurre l’intervento stesso (oppure attendere che il capitolo di spesa sia rifinanziato: art.4, c.1 ultimo periodo del decreto).

Ogni Cassa emanerà un proprio regolamento ed una propria modalità di azione, tuttavia pare chiaro che quanto deliberato dai singoli enti in eccedenza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale sarà erogato (e quindi a carico) delle singole Casse e non del bilancio dello Stato. Mi domando se vale la pena di gioire per questo. Occorre quindi fare più di una semplice valutazione perché è evidente che i soldi che la Cassa di previdenza professionale destinerà a questo intervento saranno distolti dalla complessiva sostenibilità (riserve) dei fondi disponibili per il rispettivo equilibrio complessivo previdenziale della categoria. Ciò significa meno pensioni future…

Da ultimo segnalo che non è possibile concorrere per più di un intervento di solidarietà (art.3, comma 2 del decreto). Infatti  la norma precisa chiaramente che l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente di previdenza e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Quindi se un soggetto ha più iscrizioni a enti diversi deve scegliere per quale intervento concorrere.

Per quanto fin qui dettagliato credo sia evidente che non è possibile fornire, con la presente informativa, una risposta generalizzata per ogni categoria professionale ordinistica seguita  dal mio Studio e soprattutto non sarà possibile sostituirsi ad ognuno degli interessati per la partecipazione a queste modalità di accesso e richiesta del beneficio vista la particolarità delle modalità individuate dal decreto fin qui descritto e delle diverse forme che ogni cassa di previdenza valuterà di poter/voler assumere.

Il mio studio resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

 

[1] per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020

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