5 - Credito d'imposta sanificazioni - Nuovo contributo Decreto Sostegni

Il credito d’imposta per la sanificazione viene ulteriormente ampliato prevedendo un ulteriore riconoscimento per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.

Questo è quanto è stato previsto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che quota una percentuale pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19. 

Come per il passato la norma prevede un limite massimo di spesa pari 60 mila euro per ciascun beneficiario.

In dettaglio il contributo al sostenimento della spesa può essere liquidato per:

1) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività

2) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;

3) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

4) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

5) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione

6) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonalequali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Viene riproposta anche la modalità di fruizione già prevista in altre disposizioni di legge. E' quindi possibile procedere con l'inserimento nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese (2021) ovvero può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza il limite di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L'agenzia delle Entrate, giusto provvedimento del 15/7/21, ha previsto l'invio di una richiesta da inoltrare telematicamente entro il termine del 4/11/2021. E'  quindi opportuno che ognuno verifichi la possibilità di procedere controllando i costi sostenuti per gli acquisti indicati nel periodo oggetto di osservazione.

Per qualsiasi chiarimento in merito lo Studio rimane a disposizione.

4 - Ammortizzatori sociali da Decreto Sostegni

Il recente provvedimento del Governo denominato "Decreto Sostegni", D.L. 22/03/2021, n. 41, ha previsto la possibilità di chiedere ulteriori settimane di ammortizzatori sociali quando le aziende SOSPENDANO O RIDUCANO l’attività lavorativa IN CONSEGUENZA dell’emergenza da Covid-19, secondo le seguenti declinazioni.

CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria)

Ulteriore periodo massimo di 13 settimane richiedibile dal 01/04 al 30/06/2021.

Questo periodo si AGGIUNGE alle prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio (le quali si collocano però nel primo trimestre 2021).

Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione n.25 settimane di Cigo dal 01/01 al 30/06/2021, di cui:

  • 12 settimane dal 01/01 al 31/03/2021.
  • Ulteriori 13 settimane dal 01/04 al 30/06/2021.

La nuova previsione normativa del Decreto Sostegni consente l’accesso al nuovo periodo di ammortizzatori sociali A PRESCINDERE dall’utilizzo degli ammortizzatori per il periodo fino al 31/03/2021 e, quindi il nuovo periodo potrà essere chiesto ANCHE dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali Covid-19.

ASSEGNO ORDINARIO (FIS), CIGD (Cassa Integrazione in Deroga) E FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVI

Ulteriore periodo massimo di 28 settimane richiedibile dal 01/04 al 31/12/2021.

Questo periodo si AGGIUNGE alle prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio (le quali si collocano però nel primo semestre 2021).

Conseguentemente, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione n.40 settimane di Cigo dal 01/01 al 31/12/2021, di cui:

  • 12 settimane dal 01/01 al 30/06/2021.
  • Ulteriori 28 settimane dal 01/04 al 31/12/2021.

La previsione del Decreto Sostegni NON PREVEDE L’IMPUTAZIONE ALLE NUOVE 28 SETTIMANE DEI PERIODI DI INTEGRAZIONE PRECEDENTEMENTE GIA’ RICHIESTI ED AUTORIZZATI E COLLOCATI ANCHE PARZIALMENTE IN PERIODO SUCCESSIVI ALL’1/04/2021.

Quindi, le ulteriori 28 settimane SI AGGIUNGONO alle precedenti 12, per un totale a disposizione di 40 settimane di trattamenti di cui:

Qualora ne ricorrano le condizioni legislativamente previste, pertanto, è opportuno comunque prima utilizzare tutte le 12 entro Giugno 2021 e poi procedere con l’utilizzo delle ulteriori 28.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

1) Le nuove settimane possono essere chieste per tutti i dipendenti che RISULTINO IN FORZA AL 23/03/2021.

2) Per le nuove settimane DECORRENTI DAL 01/04/2021, da Decreto Sostegni è prevista la facoltà di anticipazione monetaria da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio ANCHE PER I DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELLA CIGD.

Il mio Studio resta a disposizione per tutti i necessari approfondimenti sul tema oggetto della presente circolare.

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