2 - Lettere di intento - Attenzione all’emissione delle fatture elettroniche dal 1.1.2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali.

L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto il rafforzamento dei controlli per evitare l’utilizzo di falsi plafond Iva.

L’amministrazione potrà dunque, in caso di frode, intervenire su 2 fronti:

  1. Inibire il rilascio ed invalidare lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  2. Inibire l’emissione di fatture elettroniche, recanti il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972nel caso in cui queste riportino un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Tali novità, specificamente quella del punto 2, comporterà un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.

Infatti, nel caso in cui riceviate una lettera d’intento e vi troviate nella necessità di dover emettere una fattura elettronica non imponibile ai sensi dell’art.8 c.1 lett. C, dovrete preoccuparvi di compilare il blocco 2.2.1.16, del tracciato xml, chiamato <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento

Tali annotazioni, che stando alla norma dovrebbero essere riportate in tutte le righe di dettaglio della fattura, hanno aperto un dibattito tra l’Agenzia delle Entrate e le società produttrici di Software per Fatture Elettroniche le quali sostengono, giustamente, che così operando, l’emissione dei documenti diventerebbe eccessivamente laboriosa ed aumenterebbe il rischio di commettere degli errori in fase di compilazione (oltre a determinare una spropositata lunghezza materiale del documento in fase di eventuale stampa).

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa a riguardo, ma la posizione interpretativa, che sta trapelando negli ultimi giorni, è che, in attesa di un chiarimento definitivo, si possa riportare in un solo rigo gli estremi delle dichiarazioni d’intento utilizzate per poter applicare il regime di non imponibilità confidando nella prassi di poter avere una sola dichiarazione di intento indicata per singola fattura emessa.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio e quindi conseguentemente la contestazione, operabile in vario modo e forma, do ogni documento fiscale emesso in quanto non conforme e passibile di sanzione.

Monitoreremo l’evoluzione della normativa nelle prossime settimane e daremo tempestivamente ulteriori aggiornamenti.

In ogni caso lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti riteneste opportuno avere in merito.  

1 – il nuovo obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

Il Ddl di conversione del Decreto Fiscale ha introdotto l’obbligo di comunicazione che riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”. Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”.

Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.

Con l’esplicita finalità di monitorare e contrastare questa tipologia di contratto di lavoro autonomo, il committente deve comunicare preventivamente l’instaurazione del rapporto all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le modalità di adempimento, probabilmente in ragione della durata saltuaria della prestazione, sono le stesse previste per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015), e cioè l’Sms o la posta elettronica, così come lo stesso è il destinatario cioè l’Ispettorato.

Per comunicare a quest’ultimo (Ispettorato del lavoro) l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti dal 12 gennaio 2022, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.

Nell’attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione (ulteriore opzione disponibile per gli intermittenti, oltre alla posta elettronica), l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente ad uno degli indirizzi allegati, contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Per le comunicazioni relative alla provincia di Varese l’indirizzo è il seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. mentre di seguito riportiamo lo schema fac simile di comunicazione ad oggi reso disponibile e quindi utilizzabile.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti in merito.

 

 

 

 

 

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