8 - Si può risparmiare sul costo dell'energia?

Con l’apertura del mercato dell’energia si aprono oggi interessanti opportunità per verificare le proprie condizioni commerciali di fruizione dei servizi di fornitura di energia elettrica.

Infatti l’originario termine indicato per la fine del regime di maggior tutela, più volte rinviata ed inizialmente fissata allo scorso mese di luglio 2018, è stato rinviato al 30 giugno 2019.

È stato quindi concesso, sia ai consumatori che alle aziende, un ulteriore anno per prepararsi alla transizione. La dimostrazione di questo nuovo fermento di mercato è testimoniato proprio dalle numerose comunicazioni e messaggi che molte società fornitrici stanno inviando già da alcuni mesi a tutti gli utenti per promuovere le proprie offerte.

L’occasione è quindi importante per cogliere con la massima attenzione scegliendo attentamente la formula più adatta alla propria bolletta. A tal riguardo l’Autorità garante per l’Energia (ARERA) ha predisposto un comparatore ufficiale (che vi invitiamo ad utilizzare cliccando sul testo) che permette di svolgere più agevolmente le attività di comparazione al fine di poter traghettare la propria utenza verso il mercato libero.

Qualche dato economico potrà certamente giovare all’analisi. Infatti sul fronte dell’elettricità, le offerte migliori consentono di risparmiare fino a 50-60 euro l’anno rispetto ai 640 euro del servizio di maggior tutela (la stima è calibrata su una famiglia con un contatore della potenza impegnata di 3 chilowatt e un consumo annuo di 3.300 chilowattora). Sul fronte del gas, i prezzi variano di città in città, ma in media, per un consumo di 700 metri cubi l’anno, il servizio di tutela garantisce un esborso di 520 euro annui, che scende a 460-470 euro con le migliori offerte delle aziende sul mercato libero.

Non vi sono poi rischi connessi all’interruzione del servizio. Infatti i passaggi di contratto ed operatore sono gratuiti salvo l’imposta di bollo sul nuovo contratto (14,62 euro).e la nuova bolletta si baserà sulla lettura del contatore al momento del passaggio di consegne: quindi, nessun rischio di doppia fatturazione tra i due operatori.

Vi sono però anche altre forme contrattuali, dette ibride, che possono interessare parte dell’utenza quali ad esempio le offerte cd “placet”. Tale è la forma contrattuale stipulata con fornitori privati con condizioni definite e sorvegliate dall’Authority. Il prezzo dell’energia è lo stesso della maggior tutela, scontato di un bonus una tantum definito dalla società e applicato sulla prima bolletta. I contratti durano dodici mesi e sono rinnovabili su base annua, senza però l’erogazione di un nuovo bonus. 

Una tutela simile è attiva dal gennaio 2017 e sarà l’unica modalità di fornitura “tutelata” disponibile dopo il 1° luglio 2019. In ogni caso queste offerte sono comparabili sul nuovo portale predisposto dall'autorità.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi approfondimento si ritenesse opportuno avere in merito su questo e su eventuali altri argomenti oggetto di precedenti informative circolari.

7 - Decreto Dignità - Le modifiche introdotte sono immediatamente applicabili

Il Governo ha promulgato il Decreto Legge 12/07/2018, n. 87, meglio descritto dalla stampa con la definizione di DECRETO DIGNITA’, con il quale  sono state introdotte importanti modifiche che impattano immediatamente e quindi, purtroppo, senza alcun periodo transitorio sui seguenti istituti di diritto del lavoro:

-              Contratto di lavoro a tempo determinato;

-              Somministrazione;

-              Indennizzo nell’ipotesi di licenziamento.

-              Delocalizzazione delle imprese.

-              Occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.

Nella presente informativa, si intende precisare seppur sinteticamente alcuni aspetti che riguardano talune delle modifiche introdotte al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

La nuova disciplina, come precisato, entrata immediatamente in vigore il 14/07/2018, si occupa di taluni aspetti essenziali dei contratti per i quali raccomandiamo la massima attenzione sia ai fini della valutazione che della validità degli stessi.

Infatti queste nuove disposizioni contemplano talune nuove precise qualificazioni che riguardano la durata massima dei contratti, la forma “acausale” [1] (rimane tale come in passato), le causali[2], il termine[3]

Altro importante aspetto è dato dalle proroghe che non potranno più essere gestite come in passato. Essa infatti consiste in una modifica consensuale del contratto di lavoro in corso mediante la quale le parti spostano in avanti il termine precedentemente fissato per la scadenza.

Nel regime tracciato dal Decreto Dignità la proroga rimane acausale  finché  il rapporto, nel suo complesso, si mantiene entro la durata dei 12 mesi. Pertanto, un rapporto della durata di tre mesi potrà essere prorogato liberamente, una o più volte, fino a raggiungere i 12 mesi.

Il numero massimo consentito delle proroghe viene ridotto da 5 a 4 nel corso dell’intera relazione lavorativa tra le parti.

Un ulteriore aspetto, molto delicato ed importante, riguarda il rinnovo del contratto. Questo dovrà in ogni caso essere assistito da una causale giustificatrice innestando tutte le problematiche inerenti questa ulteriore condizione richiedendo altresì la forma scritta per l’individuazione della scadenza, pena l’inopponibilità per l’accertamento del termine.

Ulteriori altre condizioni e specificazioni sono state definite con questo intervento che risente di una approssimazione espressiva forse frutto dell’accelerazione impressa alla tempistica politica di approvazione. Tali elementi riguardano il termine per l’impugnazione dei contratti da parte del lavoratore, il contributo addizionale ed ulteriori specificazioni in ordine alla disciplina transitoria per le quali si invitano gli interessati a prendere contatto direttamente con lo studio per approfondire i temi di specifico interesse.

Da ultimo si ritiene opportuno segnalare che, in considerazione delle numerose critiche sollevate sul provvedimento e sulla tecnica legislativa adottata, il provvedimento subirà certamente delle modifiche in sede di conversione che ne muteranno gli aspetti applicativi qui segnalati. Tuttavia, come infra precisato, la loro immediata applicazione ci costringe ad un esame anticipato dei contenuti attualmente previsti.

Invito gli interessati a prendere contatto con lo studio per gli approfondimenti che si ritenesse opportuno avere su questo specifico argomento.

 

[1] Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un valido termine acausale di durata non superiore a dodici mesi. Parimenti acausali restano le proroghe disposte entro il medesimo limite, ma non i rinnovi.

[2] Le causali introdotte dalla nuova norma sono le seguenti:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
  3. c) ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori.

[3] Qualora si superi il limite dei 12 mesi o si proceda ad un rinnovo del contratto a termine, sarà obbligatorio introdurre nel contratto un’idonea giustificazione del termine.

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